Responsabilità amministrativa delle imprese

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05/05/2015

Il D.Lgs. 231/2000 relativo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (ditte, società ed associazioni) ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito, a “vantaggio dell’organizzazione”, o anche solamente “nell’interesse dell’organizzazione”, senza che ne sia ancora derivato necessariamente un vantaggio concreto.
Ciò vale sia che il reato sia commesso da soggetti in posizione apicale che da soggetti sottoposti all’altrui direzione, inclusi i soggetti non necessariamente in organigramma, come ad esempio consulenti o procacciatori.
La società non ne risponde se le persone indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della società, da amministratori o dipendenti.
Il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall’eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente (quasi sempre, tra l’altro, “coperto” da polizze assicurative).

L’innovazione normativa, perciò, è di non poco conto, in quanto né l’ente, né i soci delle società possono dirsi estranei al procedimento penale per reati commessi a vantaggio o nell’interesse dell’ente.
Ciò, ovviamente, determina un interesse di quei soggetti (soci, CdA, Collegio Sindacale, ecc.) che partecipano alle vicende patrimoniali dell’ente, al controllo della regolarità e della legalità dell’operato sociale.

Dalla responsabilità non vengono escluse anche le società “Capogruppo”, allorquando risulti che il reato commesso nell’interesse della “Controllata” (anche solo di fatto) sia derivato da “indicazioni” chiaramente provenienti da soggetti operanti per conto e nell’interesse della stessa Capogruppo.

Per configurare la responsabilità amministrativa, a titolo esemplificativo, i reati sono quelli relativi alle seguenti categorie:
- delitti contro la pubblica amministrazione;
- reati societari (quali false comunicazioni sociali, falso in prospetto, ecc.);
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro;
- reati ambientali ed inquinamento del mare da parte delle navi;
- impiego di lavoratori stranieri irregolari.

Le sanzioni previste sono:
- la sanzione pecuniaria;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.
Le sanzioni pecuniarie sono applicate per quote in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000; l’importo di una quota è compreso tra un valore minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 (quindi avremo sanzioni da un minimo di 25.800,00 € ad un massimo 1.549.000 €, salvo riduzioni).

Le sanzioni interdittive, in particolare, sono:
- l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La norma prevede la possibilità di sottrarsi all’applicazione delle sanzioni, purché siano state rispettate determinate condizioni e se si dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e di controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati (SGSL).

Il D.Lgs. 81/08 sottolinea il carattere esimente dei Modelli Organizzativi per i reati di omicidio e lesioni colpose gravi ed inserisce la “presunzione” di conformità del Modello al D.Lgs. 231/01 (limitatamente all’analisi dei rischi per questi specifici reati) per le aziende certificate OHSAS 18001 e stabilisce che, in caso di adozione ed efficace attuazione del modello, si intende assolto l’obbligo del Datore di lavoro di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Per informazioni:
Enrico Taponecco, tel. 0187.286632, sicurart@confartigianato.laspezia.it
Luca Mafrici, tel. 0187.286649, servizi@confartigianato.laspezia.it