Impiantisti: dal 1° Gennaio 2015 nuovo Regolamento UE su gas fluorurati ad effetto serra (FGAS)

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10/09/2014

Entrerà in vigore il prossimo 1° Gennaio 2015 il nuovo Regolamento UE 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra (FGAS). Ecco le principali novità: si passa dall’unità di misura di Kg di gas ad effetto serra a quella di “tonnellate di CO2 equivalenti” ovvero della quantità di gas ad effetto serra espressa come prodotto del peso del gas, in tonnellate metriche, per il potenziale di riscaldamento globale. Si estende il campo di applicazione della norma anche agli “autocarri frigoriferi" ovvero diventa obbligatoria la certificazione delle imprese (e delle
persone) che recuperano gas fluorurati da unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero. Si introduce l'obbligo di controllo delle perdite da parte degli operatori: per le apparecchiature che contengono meno di 3 Kg (o meno di 6 kg se ermeticamente sigillate) è il 1° Gennaio 2017. Si stabilisce che i gas fluorurati ad effetto serra possono essere venduti solo ed esclusivamente da imprese e persone in possesso della relativa certificazione; rimane libera invece l’attività di mera raccolta, trasporto e consegna di FGAS. Le apparecchiature non ermeticamente sigillate caricate con gas fluorurati ad effetto serra possono essere vendute agli utilizzatori finali solo a condizione che si dimostri che la carica è stata effettuata da imprese certificate secondo i vigenti Regolamenti UE. Si introduce il divieto di vendita di FGAS alle imprese/persone non certificate. Con import/export/produzione di almeno 100 tonn/equivalenti di CO2 si stabilisce l'obbligo di comunicazione periodica dei quantitativi di gas fluorati e di HFC entro il 31 Marzo di ogni anno. Per informazioni: tel. 0187.286632-52.
 

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