Come funzionano la verifica del Green Pass e la delega di controllo nel pieno rispetto della privacy

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06/08/2021

Il Green Pass è il documento che si ottiene una volta effettuata una piena vaccinazione (validità nove mesi), a quindici giorni dalla prima dose (validità fino il giorno della seconda dose), a seguito della guarigione (validità sei mesi) o a seguito di un tampone negativo (validità quarantotto ore). La verifica dell’autenticità delle certificazioni prevede l’utilizzo dell’app nazionale gratuita Verifica C19 installata sul proprio dispositivo mobile, scaricata da Appstore e Playstore: in questo modo si possono effettuare controlli anche per EU Digital Covid Certificate emesso da altri paesi europei senza dover avere una connessione Internet e senza che le informazioni personali del cliente rimangano memorizzate.

La verifica è semplice

1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).

2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.

3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.

4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.

L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App. La norma autorizza i delegati alle verifiche a chiedere il documento di identità e obbliga l’interessato a esibirlo.

Possono effettuare le operazioni di verifica i seguenti soggetti:

- I pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni

- Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

- I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

- Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

- I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

La disciplina dal lato delle imprese titolate a controllare i Green Pass devono infatti rispettare alcuni adempimenti a tutela della privacy, ovvero:

· designare addetti alla verifica dei Green Pass;

· stendere le istruzioni sulle operazioni di verifica e consegnarle agli incaricati;

· indicare come gestire eventuali situazioni di conflitto con gli interessati.

Poiché i titolari possono delegare l’attività materiale di controllo ai propri soggetti autorizzati, occorre che sia redatta specifica delega nominativa riportante l’oggetto della delega: “attività di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 emesse dalla Piattaforma Nazionale-Dgc”.

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green Pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. Nel caso in cui non venisse esibito il Green Pass e/o a richiesta il documento di identità, il verificatore comunica all’interessato che non può accedere nei locali: qualora si rifiutasse, il verificatore può rivolgersi alle forze di polizia o al personale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza dei corpi di polizia municipale, In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

In allegato un facsimile di modulo di delega nominativa alla verifica del Green Pass.

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