Impiego Certificazioni Verdi Covid-19 - chiarimenti rispetto all’art. 3 del D.L. 105/2021

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04/08/2021

In ordine alla disposizione di cui all’art. 3 del D.L. n.105/2021, pubblicato su G.U. del 23 luglio 2021, che regolamenta a partire dal 6 agosto prossimo, mediante il possesso di idonea Certificazione Verde Covid-19 (cosiddetto Green Pass) l’accesso a diversi servizi ed attività tra cui servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, (bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, etc.), per il consumo al tavolo, al chiuso ricordiamo che le modalità per effettuare le verifiche sul possesso di idonea certificazione per l’accesso ai locali da parte dei titolari dell’esercizio o loro delegati sono contenute nel DPCM 17 giugno 2021 recante “Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, relativo a «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»”.

Secondo l’art. 13 comma 1 del suddetto provvedimento la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario. Per la lettura occorre scaricare un’apposita app da uno dei seguenti link, a secondo del sistema usato (IOS o ANDROID)

 

       
  https://apps.apple.com/it/app/verificac19/id1565800117   https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19&hl=it&gl=US

 

 

 

ATTENZIONE: Secondo l’art. 13 comma 1 del provvedimento la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile indicata, perchè consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario

Per la verifica della corrispondenza tra chi mostra la certificazione e l’intestatario della stessa può essere richiesta dal verificatore, secondo quanto previsto al comma 4 dell’art. 13 richiamato, l’esibizione di un documento d’identità.

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