Aiuti e contributi pubblici: obbligo di pubblicazione entro il 30 giugno 

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25/06/2021

Confartigianato Imprese ricorda che il 30 giugno scade il termine ultimo per adempiere agli  obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche, introdotto dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza (art. 1, commi 125-129, legge 4 agosto 2017, n.124) e poi modificato dal “Decreto crescita”. 

La normativa vigente richiede infatti la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente. I soggetti che non hanno un proprio sito internet devono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono. 

Evidenziamo che la mancata pubblicizzazione dei contributi ricevuti comporta, a partire dal 1° gennaio 2020: 

  • la sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”; 

  • la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione. 

Solamente qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti. 

Sono chiamati al rispetto al suddetto obbligo i soggetti iscritti al Registro delle imprese, e pertanto: società di Capitali (Spa, Srl, Sapa); società di persone (Snc, Sas); ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario); società cooperative (incluse le cooperative sociali). 

Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria (spa e srl di grandi dimensioni) possono assolvere all’obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa. Per le Srl che redigono il bilancio in forma abbreviata, secondo la relazione di accompagnamento della norma sarebbe possibile indicare “volontariamente” i contributi e gli aiuti di stato in nota integrativa. Alla luce delle informazioni ad oggi disponibili, non è però certo che, per queste società, l’esposizione in nota integrativa degli aiuti e contributi ricevuti esoneri dall’obbligo di pubblicazione degli stessi sul sito aziendale. Si consiglia, pertanto, di procedere ugualmente alla pubblicazione degli aiuti ricevuti sul proprio sito. 

I gruppi di imprese devono provvedere a pubblicare gli aiuti e i contributi pubblici erogati: al gruppo; alle singole imprese facenti parte del gruppo.  

Devono essere oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di stato se di importo complessivo superiore a 10.000 euro. Pertanto, se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia, ma, complessivamente, le erogazioni ricevute superano detto importo, tutti i contributi sono soggetti all’obbligo pubblicitario. 

Sono soggetti all’obbligo i seguenti vantaggi: 

  • sovvenzioni; 
  • sussidi; 
  • contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi); 
  • vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato). 

Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese. 

Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite le seguenti informazioni: 

  1. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente; 
  2. denominazione e codice fiscale del soggetto erogante; 
  3. somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante); 
  4. data di incasso; 
  5. causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta). 

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.