Decreto “Sostegni-bis”, pubblicato in G.U.

Tempo di lettura: 23 minuti
27/05/2021

Sulla G.U. di ieri è stato pubblicato il c.d. DL “Sostegni-bis” (DL n. 73/21) in cui sono contenute una serie di misure finalizzate a sostenere le imprese e l’economia, introducendo alcune novità in materia di lavoro e fisco.

Le misure del DL Sostegni-bis si aggiungono a quelle per la progressiva riapertura delle attività d’impresa contenute nel DL Riaperture-bis, fornendo nel complesso elementi utili per la ripresa dell’economia e la tenuta delle imprese, pur nell’incertezza che caratterizza ancora la fase attuale.

Sul fronte fiscale, segnaliamo positivamente l’introduzione dei nuovi criteri per il riconoscimento di un ulteriore contributo a fondo perduto con un impegno di oltre 15 miliardi di risorse. In particolare, apprezziamo la possibilità di poter recuperare “a conguaglio” parte del minor risultato d’esercizio conseguito nel 2020 rispetto al 2019, che riconosce le situazioni imprenditoriali con maggiori costi fissi.

Positivo anche il riconoscimento per i primi 7 mesi del 2021 del credito d’imposta sugli affitti commerciali per le attività economiche che hanno maggiormente sofferto a seguito delle chiusure imposte dalla pandemia e, per i primi 5 mesi del 2021, per tutte le altre attività che presentano un calo di fatturato di almeno il 30%. Cosi come è positiva la possibilità, più volte sollecitata da Confartigianato, di poter recuperare l’IVA immediatamente all’apertura delle procedure concorsuali e non dover attendere, come avviene oggi, la loro chiusura spesso a distanza di parecchi anni.

Sul fronte del sostegno alla liquidità per le imprese, in estrema sintesi, è certamente apprezzabile la proroga della moratoria legale fino al 31 dicembre 2021, che tuttavia presenta alcune limitazioni alle forme tecniche ammesse e riguarda la sola quota capitale.

Per quanto riguarda le altre misure, positivo anche il giudizio sulla proroga al

31 dicembre 2021 della Garanzia pubblica del Fondo Centrale di Garanzia, seppure con una lieve riduzione della percentuale di garanzia: in particolare, dal 1° luglio 2021, la garanzia diretta di cui al comma 1 lett. c) dell’articolo 13 del DL Liquidità, a fronte del prolungamento della durata dell’operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere estesa entro il termine massimo di 120 mesi, previa autorizzazione della Commissione europea ed è concessa nella misura massima dell’80% in luogo del precedente 90%. Sulle operazioni fino a 30.000 euro di cui alla lett. m) del richiamato DL Liquidità, la garanzia è ridotta al 90%, rispetto al precedente 100%. Sul punto, seguirà comunque una illustrazione di maggiore dettaglio a cura della Direzione competente.

Sui  temi  del  lavoro  si  valuta  positivamente  la  volontà  del  Governo   di incentivare la ripresa dell’occupazione con una riduzione del costo del lavoro utilizzando il contratto di rioccupazione, accompagnato da uno sgravio contributivo totale per la durata di 6 mesi e la misura che prevede il progetto individuale di inserimento vòlto a garantire l’adeguamento delle competenze del lavoratore con cui si riconosce l’importanza della formazione per rafforzare la competitività e la produttività del sistema economico e sostenere i livelli di occupazione.

Positivo anche il differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e commercianti.

Infine, Confartigianato vede con favore l’istituzione di un Fondo dedicato alla creazione di “Scuole dei mestieri” a livello territoriale e auspica che il decreto attuativo del Ministero del Lavoro, nell’individuare i criteri e le modalità di applicazione e di utilizzo delle risorse, tenga conto delle specificità proprie delle imprese artigiane e delle micro e piccole imprese diffuse sul territorio, tradizionalmente vocate a formare i mestieri del made in Italy.

Di seguito si riportano le misure di maggior interesse:

  • ART. 1 (Contributo a fondo perduto)

Si prevede un nuovo pacchetto di contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate. Il nuovo intervento, con uno stanziamento complessivo di oltre 15 miliardi di euro, si articola su tre componenti:

  • la replica del precedente intervento previsto dal primo decreto “Sostegni 1”, con un contributo a fondo perduto per le partite IVA con determinate classi di ricavi, che abbiamo subito un calo del fatturato di almeno il 30 per cento tra il 2019 e il 2020;
  • una seconda componente basata sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il primo aprile 2020 e il 31 marzo 2021;
  • la terza componente avrà una finalità perequativa e si concentrerà sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato. Il contributo verrà assegnato sulla base del peggioramento del risultato economico d’esercizio e terrà conto dei contributi a fondo perduto erogati con i decreti Rilancio, Agosto, Ristori e Sostegni percepiti nel 2020 e nel 2021.
    • ART. 2 (Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse)

Viene istituito un ‘Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse’ con una dotazione di 100 milioni di euro. Per accedere al contributo le attività economiche devono essere state chiuse per almeno quattro mesi nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore del decreto-legge. Criteri e modalità saranno stabiliti con D.M. del MISE di concerto con il MEF.

    • ART. 3 (Incremento risorse sostegno comuni vocazione montana) Viene incrementato di 100 milioni di euro per il 2021 il fondo istituito dall’articolo 2 del decreto-legge n. 41/2021 per il sostegno ai comuni a vocazione montana che, distribuito alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, può essere erogato in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

In relazione a questa norma si interverrà nell’ambito della discussione parlamentare per richiedere l’ampliamento del perimetro delle imprese beneficiarie estendendolo anche alle imprese artigiane che si occupano di manutenzione di impianti e di comprensori sciistici, compresa la gestione della neve.

    • ART. 4 (Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

Viene esteso il credito d’imposta per canoni di locazione e affitto di immobili ad uso non abitativo per i mesi da gennaio a maggio 2021. Gli operatori economici accederanno al credito d’imposta se l’ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 è inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020. Per imprese del settore alberghiero e turistico, agenzie di viaggio e tour operator la misura è estesa fino a luglio 2021.

Lo stanziamento complessivo è di oltre 1,9 miliardi di euro.

    • ART. 5 (Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche)

Viene prorogata per il mese di luglio 2021 la misura prevista dall’articolo 5 del decreto-legge 41/2021, che prevede la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", rideterminando in via transitoria le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema.

    • ART. 6 (Agevolazioni Tari)

Viene istituito un fondo per coprire la riduzione della TARI da parte dei comuni nei confronti delle imprese sottoposte a restrizioni di apertura per l’emergenza Covid. La valutazione è positiva in quanto la disposizione è effetto dell’azione di Confartigianato su ARERA del maggio 2020.

    • ART. 7 (Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d’Arte e bonus alberghi)

Viene incrementato di 150 milioni di euro il fondo di sostegno per agenzie, tour operator, strutture turistiche, guide, città d’arte di cui all’articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Per il rilancio dell’attrattività turistica delle città d’arte, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo di 50 milioni di euro per l’anno 2021, destinato all’erogazione di contributi in favore dei comuni classificati dall’ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità, tenendo conto delle riduzioni di presenze turistiche nell’anno 2020 rispetto al 2019, da destinare a iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d’arte.

In questo ambito, come già da tempo sostenuto dalla Confederazione, dovrebbero essere ricomprese anche le imprese del trasporto di persone, senza distinzione alcuna, ricomprendendo quindi taxi, ncc auto e autobus.

    • ART. 8 (Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica)

La valutazione è positiva e in linea con quanto richiesto dalla categoria, ovvero il prolungamento per l’anno in corso e con il termine del 31 dicembre 2021 del contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino. Va, tuttavia, notato che le imprese interessate dalla misura in discorso (soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, settore tessile, moda e accessori) lavorando per stagionalità, si troveranno presumibilmente con un disavanzo anche (almeno) per i primi sei mesi del 2022, causato dal prolungarsi del calo dei consumi.

    • ART. 9 (Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione, dei termini plastic tax e del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all’omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017)

Viene concessa sino al 30 giugno 2021 la sospensione, già prevista sino al 30 aprile, delle attività di riscossione mediante ruolo.

Viene introdotto il terzo rinvio dell’entrata in vigore della “Plastic tax”: dopo lo slittamento al 1° gennaio e poi al 1° luglio 2021, se ne dispone infatti il rinvio al 1° gennaio 2022.

Tale rinvio era oggetto di una delle proposte di emendamento di Confartigianato nella fase di conversione in legge del DL Sostegni (DL 41/2021).

    • ART. 11 (Misure urgenti di sostegno all’export e all’internazionalizzazione)

Viene incrementata la dotazione dei Fondi per l’Export. La valutazione della norma è negativa relativamente ad alcuni aspetti per i quali proporremo, in sede di discussione parlamentare, proposte di integrazione nella direzione di escludere, ad eccezione delle PMI come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE, dai cofinanziamenti a fondo perduto previsti dalla norma le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

    • ART. 12 (Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento)

Si introduce un nuovo strumento di garanzia pubblica di portafoglio attraverso il Fondo centrale di Garanzia, vòlto a raccogliere nuovi finanziamenti di medio-lungo termine (6-15 anni), in cui almeno il 60% abbia finalizzazione a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, per prevenire difficoltà legate alla disponibilità di liquidità che possano compromettere le prospettive di ripresa delle imprese. L’iniziativa implementa lo schema della garanzia per portafogli già sperimentata dal Fondo.

    • ART. 13 (Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)

Si prevedono una serie di disposizioni che, in considerazione del perdurare della pandemia e della proroga al Temporary Framework, estendono temporalmente, con alcune rimodulazioni, i regimi del Fondo per le PMI e di Garanzia Italia (garanzia SACE), prorogandoli oltre la scadenza attualmente fissata al 30 giugno 2021.

Gli interventi si pongono anche nella prospettiva di graduale superamento delle misure emergenziali anti-Covid in deroga alla disciplina in materia di aiuti di Stato. Si prevede pertanto un graduale décalage delle misure, nella prospettiva di una progressiva riconduzione del Fondo di garanzia per le PMI alla sua ordinaria operatività attraverso l’abbassamento della percentuale massima di garanzia dal 100% al 90% dell’importo massimo garantito, per le operazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera m), DL n. 23/20, nonché il ripristino, per le altre forme di garanzia, dell’ordinaria percentuale massima di garanzia all’80%. Le misure si applicano ai nuovi finanziamenti rilasciati a partire dal 1° luglio 2021 e fino al 30 giugno continuano ad applicarsi le percentuali stabilite dalla normativa vigente.

    • ART. 14 (Tassazione capital gain start up innovative)

Viene introdotta un’agevolazione temporanea per gli apporti di capitale di rischio effettuati da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni in società, qualificate come start-up innovative, ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012, o come PMI innovative, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015, acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale. Si prevede, in particolare, l’esenzione dalle imposte sui redditi delle plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale. La valutazione è sostanzialmente positiva anche se, a nostro avviso, andrebbe ampliato l’ambito di applicazione della norma anche ad altre fattispecie, quali ad esempio alle situazioni coinvolte da ricambio generazionale.

    • ART. 16 (Proroga moratoria per le PMI)

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2021, la moratoria su tutte le misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente alla sola quota capitale, al fine di costruire un sistema di fuoriuscita graduale delle misure di sostegno. La misura, peraltro, dovrà essere autorizzata, come le precedenti, dalla Commissione europea, secondo la normativa sugli aiuti di Stato.

    • ART. 18 (Recupero IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali)

Si prevede che quando un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente all’annotazione nel registro delle vendite viene meno o se ne riduce la base imponibile a causa del mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario/committente, il cedente/prestatore ha diritto di portare in detrazione l’IVA corrispondente alla variazione, inserendola nel registro acquisti a partire dalla data:

  • in cui il debitore è assoggettato a procedura concorsuale,
  • oppure dalla data del decreto di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis della legge fallimentare,
  • o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese del piano attestato ex articolo 67, comma 3, lettera d), legge fallimentare.

In sostanza, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, la nuova norma consente di effettuare le variazioni in diminuzione sin dall'apertura della procedura senza doverne attendere la conclusione.

    • ART. 20 (Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per beni strumentali nuovi)

Viene concessa la possibilità anche ai soggetti con ricavi/compensi superiori a 5 milioni di euro di compensare in unica soluzione il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi.

 

    • ART. 22 (Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l’anno 2021)

A partire dal 2021 viene innalzato a 2 milioni di euro il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    • ART. 32 (Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

Viene previsto un nuovo credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19.

Il credito d’imposta, come il precedente di cui all’art. 125 del DL 34/2020, spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’art. 13-quater, comma 4 del DL n. 34/2019 convertito.

Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale,

quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30% delle suddette spese, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

La percentuale del credito d’imposta riconosciuto risulterebbe quindi inferiore rispetto al 60% teorico previsto nella versione dell’agevolazione per il 2020 disciplinata dall’art. 125 del DL 34/2020.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno poi stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa.

Si valuta insufficiente lo stanziamento pari a 200 milioni per il 2021 e l’intensità dell’aiuto pari al 30% della spesa sostenuta.

    • ART. 36 (Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza)

Si riconosce l’erogazione di ulteriori quattro mensilità del reddito di emergenza, da giugno a settembre 2021, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza Covid-19, secondo i requisiti individuati dall’art. 12 del DL n. 41/2021 (Decreto Sostegni) e dall’art. 82 del DL n. 34/2020 (Decreto Rilancio). La domanda per le quote di Rem è presentata all’INPS entro il 31 luglio 2021.

    • ART. 38 (Disposizioni in materia di NASPI)

Si sospende fino al 31 dicembre 2021 l’applicazione del c.d. décalage dell’indennità di disoccupazione (riduzione del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione).

La sospensione trova applicazione sia per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021 sia per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre 2021.

Dal 1° gennaio 2022 l’importo delle prestazioni sarà calcolato applicando le riduzioni

corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

    • ART. 39 (Disposizioni in materia di contratto di espansione)

Viene stabilito un ulteriore ampliamento della platea di imprese interessate alla normativa introdotta dall’art. 41 del D.Lgs. n. 148/2015, recante la disciplina in materia di contratto di espansione: la Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) con l’introduzione di un nuovo comma 1-bis, ne aveva infatti già esteso l’applicazione, per il solo 2021, alle imprese con più di 500 unità lavorative (250 per l’applicazione dello scivolo pensionistico per i lavoratori prossimi a pensionamento).

La nuova disposizione, sempre con riferimento all’anno 2021, porta a 100 i predetti limiti dimensionali delle imprese di cui al comma 1-bis, con effetto pertanto sia per l’accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale nei casi di riduzione oraria (comma 3, art. 41), sia per l’applicazione dell’indennità di accompagnamento a pensione (cc. 5 e 5-bis, art. 41).

    • ART. 40 (Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

Viene previsto un nuovo trattamento di cassa integrazione straordinaria in deroga alternativo a quelli per CIGO, come previsti, con durata pari a 13 settimane a decorrere dal 1° aprile 2021 dall’art. 8, comma 1, del DL 41/2021.

La durata del trattamento, attivabile mediante la stipula di un accordo collettivo aziendale dalle imprese che abbiano subito nel primo semestre dell’anno in corso un calo di fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso periodo del 2019, e per i lavoratori in forza al 26 maggio, data di entrata in vigore del decreto, è stabilita in 26 settimane a partire dalla stessa data e fino al 31 dicembre 2021.

Il trattamento in esame è stabilito in misura pari al 70% della retribuzione globale spettante per le ore non prestate, nei limiti in una riduzione media oraria non superiore all’80%, e senza pagamento di contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro.

Per le stesse imprese di cui al precitato art. 8, comma 1, del DL 41/2021, rientranti pertanto nell’area di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale Covid-19, che una volta scaduto il termine di applicazione delle 13 settimane (30 giugno 2021), a decorrere dal 1° luglio dello stesso anno fanno richiesta di CIGO ai sensi della disciplina di cui al D.Lgs. 148/2015, è previsto l’esonero dal contributo addizionale di cui all’art. 5 del medesimo decreto 148.

Per tali imprese, a norma del comma 4, resta precluso, eccetto che nei casi di cessazione definitiva dell’attività che non prevedano un trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4, 5 e 24 della L. 223/91 per tutta la durata di fruizione del trattamento e sono altresì sospese le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020, fatti salvi i casi di riassunzione di personale a seguito di subentro di una nuova impresa nel contratto d’appalto.

La preclusione opera per lo stesso periodo anche in relazione alla facoltà di recesso per giustificato motivo oggettivo (ex art. 3, L. 604/66).

    • ART. 41 (Contratto di rioccupazione)

Si introduce, in via sperimentale dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, il contratto di rioccupazione, ovvero un contratto di lavoro a tempo indeterminato vòlto a incentivare il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015.

Condizione per l’assunzione è la definizione, in accordo con il lavoratore, di un progetto individuale di inserimento della durata di 6 mesi, vòlto a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere ad nutum dal contratto che, altrimenti, prosegue come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

L’assunzione con il contratto di rioccupazione comporta il riconoscimento al datore di lavoro di uno sgravio contributivo totale, per un periodo massimo di 6 mesi e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Sono esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL.

Ai fini della fruizione dell’esonero contributivo i datori di lavoro non devono aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

Comportano, invece, la revoca dell’esonero e il recupero di quanto già fruito dal

datore di lavoro:

  • il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento;
  • il licenziamento collettivo o il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto con l’esonero, effettuato nei 6 mesi successivi alla medesima assunzione.

Per il computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore con il contratto di rioccupazione, mentre in caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

La concessione del beneficio è subordinata al rispetto del c.d. Temporary Framework e per la sua effettiva fruizione è quindi necessaria l’autorizzazione da parte della Commissione Europea.

    • ART. 42 (Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo)

L’articolo oltre ad assicurare un’ulteriore indennità onnicomprensiva di 1.600 euro alle stesse categorie di cui all’art. 10, commi da 1 a 9, del DL n. 41/2021, prevede un’indennità pari a 1.600 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori, che presentano determinati requisiti, da erogarsi previa nuova domanda da presentare entro il 31 luglio 2021.

Si tratta, in particolare, di:

  • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, anche in somministrazione, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI;
  • lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, a patto che siano già iscritti, alla data di entrata in vigore del decreto, alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  • incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 superiore a euro

5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data di entrata in vigore del decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

  1. titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  2. titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  3. assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

 

    • ART. 43 (Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio)

Ai settori del turismo e degli stabilimenti termali è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, da fruirsi entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore fruite di integrazione salariale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

Per le imprese che ricorrono allo sgravio in esame resta precluso fino al 31 dicembre 2021, eccetto che nei casi di cessazione definitiva dell’attività che non prevedano un trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo, di cui agli artt. 4, 5 e 24 della L. 223/91, e sono altresì sospese le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020, fatti salvi i casi di riassunzione di personale riassunto a seguito di subentro di una nuova impresa nel contratto d’appalto.

La preclusione opera per lo stesso periodo anche in relazione alla facoltà di recesso per giustificato motivo oggettivo (ex art. 3, L. 604/66).

Inoltre, si prevede che la violazione del divieto di licenziamento comporta la revoca dell’esonero contributivo concesso con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.

    • ART. 45 (Proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione)

Si aggiunge un periodo di proroga pari a sei mesi ai dodici complessivi di trattamento straordinario di cassa integrazione, autorizzato previo accordo in sede governativa presso il Ministero del Lavoro nei casi di avvio del processo di cessazione dell’attività produttiva da parte di aziende di particolare rilevanza strategica, che abbiano riscontrato fasi di particolare complessità nel completamento di tale processo ai fini della salvaguardia del personale.

La disposizione prevede, inoltre, un rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito presso il Ministero del Lavoro, pari a 125 milioni di euro per il 2022.

 

    • ART. 46 (Oneri di funzionamento dei centri per l’impiego, modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e contributo straordinario agli istituti di patronato)

Positivo incremento di ulteriori 50 milioni di euro dello stanziamento per le attività 2021 dei Patronati.

 

    • ART. 47 (Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali)

Viene inserita l’attesa disposizione che determina lo slittamento al 20 agosto 2021 del versamento della prima rata dei contributi 2021 dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome dell’Inps, artigiani e commercianti.

La disposizione di rinvio è stata resa necessaria a causa del ritardo nell’emanazione del Decreto interministeriale attuativo dell’esonero parziale dei contributi per i lavoratori autonomi e professionisti, stabilito dalla Legge di Bilancio 2021.

 

    • ART. 48 (Piano nazionale per le Scuole dei mestieri)

Per favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, vengono stanziati per il 2021 20 milioni di euro per le c.d. “Scuole dei mestieri”.

Il Fondo è destinato all’istituzione da parte delle Regioni di Scuole dei mestieri nell’ambito dei settori di specializzazione industriale del territorio.

La disposizione demanda a un decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, l’individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse del fondo.

 

    • ART. 49 (Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri)

Vengono stanziati 6 milioni di euro per il 2021 per l’erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero dei lavoratori subordinati e i titolari di partita IVA che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a far data dal 23 febbraio 2020 e siano privi dei requisiti per beneficiare delle misure di sostegno al reddito.

Il contributo è erogabile ai frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali o nei Paesi confinanti o limitrofi extra-UE regolamentati da appositi accordi bilaterali.

 

    • ART. 51 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale) Viene valutato positivamente l’incremento di 450 milioni di euro del fondo istituito dalla Legge di Bilancio 2021 e destinato anche alle imprese dei settori taxi e ncc, al fine di integrare il trasporto pubblico locale.
Servizi: 
Sindacale