Disposizioni per la gestione dei rifiuti costituiti da Dispositivi per la protezione individuale usati

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21/05/2020

ORDINANZA n. 29/2020 REGIONE LIGURIA

Disposizioni per la gestione dei rifiuti costituiti da Dispositivi per la protezione individuale usati


 

Con l'ordinanza n. 29/2020 la Regione Liguria ha introdotto le modalità per la gestione, nell'attuale fase emergenziale, dei rifiuti costituiti da

- Dispositivi di protezione per comunità usati da parte dei cittadini;

- Dpi degli operatori di attività economiche e produttive;

- Dpi utilizzati all'interno di abitazioni segnalate da Autorità sanitaria per la presenza di soggetti positivi al Covid 19, in isolamento o quarantena obbligatoria.

 

Per quanto riguarda i dispositivi di protezione per comunità utilizzati da cittadini nelle circostanze in cui non sia possibile il distanziamento sociale di cui è necessario disfarsi sono classificati con codice EER 200301 e destinati al circuito dei rifiuti indifferenziati.

I rifiuti da dpi sono raccolti all'interno di due sacchi, uno dentro l'altro, ben sigillati, che non devono essere sottoposti a schiacciamento, e prima della raccolta riposti evitando comportamenti che possano lacerare l'involucro.

I Dpi utilizzati all'interno di attività economiche e produttive fornite dal responsabile dell'attività verranno gestiti secondo le usuali modalità seguite per la gestione dei rifiuti speciali prodotti dall'attività.

Di conseguenza le attività che si connotano quali :

  1. attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

  2. attività di demolizione, costruzione, nonché attività di scavo;

  3. lavorazioni industriali;

  4. lavorazioni artigianali;

  5. attività commerciali (qualora non assimilate dal regolamento comunale);

  6. attività di servizio;

  7. attività di recupero e smaltimento di rifiuti,

 

La gestione dei rifiuti in oggetto avverrà a cura e spese dell'azienda produttrice dei rifiuti, secondo le modalità di smaltimento prescelte dalla stessa.

E' fatta salva l'eventuale assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti non pericolosi avanti medesime caratteristiche e che derivino da attività identificate all'interno del Regolamento Comunale di cui all'art. 198 del D. Lgs. n.152/2006.

In tali casi dovranno essere seguite le medesime modalità di gestione indicate al precedente punto.

E' stabilita l'esenzione per le imprese con personale fino a dieci dipendenti, per tutta la durata del periodo emergenziale di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, dagli oneri inerenti il Registro di carico e scarico e la compilazione del Mud previsti dagli articoli 189 e 190 del D. Igs.152/2006, qualora tali adempimenti si rendessero necessari per effetto della sola produzione di rifiuti costituiti da Dpi;

Sanzione per l'abbandono dei Dpi usati sul territorio

I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza, che abbandonino sul territorio dei Dpi utilizzati sono puntiti con la sanzione amministrativa da 300 a 3000 euro sanzione ci cui all'articolo 255 c.1 del Digs.152/2006

 

Alleghiamo il testo della delibera.

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