21/05/2020
La Confartigianato di Imperia precisa che, la proroga fino al 2033 delle concessioni demaniali ad uso turistico ricreativo ha trovato esecuzione nel Decreto Rilancio Italia e, precisamente all’art. 187 bis comma 2 che prevede “al fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza COVID-19 a carico degli operatori che esercitano la propria attività con uso di beni del demanio marittimo, in conformità a quanto disposto dall’articolo 1, commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata, gli operatori proseguono l’attività, nel rispetto degli obblighi inerenti ai relativi rapporti concessori già in atto, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 34 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8”.
Sempre il comma 2 esclude l'applicabilità del nuovo regime “ai beni che non hanno formato oggetto di titolo concessorio, né quando la riacquisizione dell'area e delle relative pertinenze è conseguenza dell'annullamento, della revoca o della decadenza del titolo per fatto del concessionario”.
Articolo 1 della legge n°145/2018
682. Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale.
683. Al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché' quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio e' avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo e' avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677 rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale.
Per maggiori informazioni è possibile contattare la Confartigianato telefonando al numero 0184/524524 oppure inviando una mail all'indirizzo ufficiotecnico@confartigianatoimperia.it
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