Deposito temporaneo dei rifiuti, si torna ai limiti precedenti al Covid-19

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25/07/2020

La Legge di conversione del Decreto Rilancio, etrata in vigore il 19 Luglio 2020, ha abrogato le deroghe ai limiti quantitativi e temporali del deposito rifiuti, vigenti dallo scorso 30 Aprile.
Il deposito temporaneo torna quindi alle condizioni ordinarie: a scelta del produttore dei rifiuti, smaltimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito oppure, quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
In ogni caso, sempre che il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

Prcisiamo che si intende deposito temporaneo il raggruppamento dei rifiuti ed il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti.
Inoltre, il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute come ad esempio il rispetto delle norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose.
Ricordiamo inoltre che il deposito temporaneo dei rifiuti presso il luogo ove sono stati prodotti non richiede un’autorizzazione preventiva a condizione che tale deposito avvenga nel rispetto dei limiti temporali o quantitativi.

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