Le novità del superbonus per l'efficienza energetica e la messa in sicurezza degli edifici alcune precisazioni

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12/06/2020

lo scorso 10 giugno Confartigianato nazionale ha organizzato un webinar  circa il Bonus 110% in cui sono stati forniti chiarimenti che risolvono alcuni dubbi interpretativi sull’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della nuova detrazione (di cui all’articolo 119 decreto n. 34/2020), nonché sulla modalità di applicazione dello sconto e della cessione del relativo credito (articolo 121 del citato decreto).

In attesa dei provvedimenti attuativi, le precisazioni fornite dai rappresentanti del MISE, MEF e ABI, intervenuti all’evento, contribuiscono in modo determinante ad individuare il perimetro applicativo dell’agevolazione e la fruibilità degli strumenti alternativi all’utilizzo diretto della detrazione.

 

In particolare, per quanto riguarda :

- lo “sconto diretto” in fattura, è stato confermato che il credito d’imposta riconosciuto al fornitore è di pari importo alla detrazione. Ciò significa che l’impresa esecutrice dell’intervento rientrante nel “superbonus”, che concede lo “sconto in fattura”, diventa titolare di un credito d’imposta pari al 110% (con l’evidente intento di ristorare il soggetto degli oneri finanziari che dovrà affrontare in sede di eventuale successiva cessione del credito a terzi soggetti, istituti di credito compresi). Analogamente, nel caso di trasformazione della detrazione in credito d’imposta da parte del beneficiario, quest’ultimo diventa titolare di un credito di pari importo alla detrazione (quindi, pari a 110 nel caso di “superbonus”).

 

- la “cessione” del credito, concerne la possibilità di effettuare cessioni multiple, sia verso banche che verso altri soggetti terzi. Inoltre, sembrerebbe confermata la possibilità di cedere in corso d’anno la quota di credito non utilizzata in compensazione.

 

Oltre a richiamare l’attenzione sul fatto che lo sconto e la cessione del relativo credito è possibile anche per gli altri “bonus” già vigenti (e richiamati nel comma 2 dell’articolo 121), in relazione a spese sostenute nel 2020 e 2021, è stata confermata l’impossibilità di cessione, secondo le nuove modalità, per i medesimi interventi le cui spese sono state già sostenute fino al 2019.

 

In relazione all’ambito temporale, oggettivo e soggettivo della detrazione del 110%, è stato chiarito quanto segue:

-         il “superbonus” è riconosciuto anche per interventi in corso al 1° luglio 2020, in relazione alle spese da sostenere nel 2020 e 2021;

-         per edificio unifamiliare (richiamato nell’articolo 119) si intende un fabbricato con una propria autonomia strutturale e, di conseguenza, privo di parti in comune con l’edificio attiguo. La “comunanza di spazi o parti” riconduce automaticamente nell’ambito dei condomìni (e alla applicabilità della detrazione 110% agli interventi ad essi relativi). La “villetta a schiera” non sembrerebbe, pertanto, rientrare negli edifici unifamiliari, bensì nei condomìni, con la conseguenza che l’intervento agevolabile al 110% è soltanto quello relativo all’isolamento termico (comma 1, lett. a) e non quello relativo alla climatizzazione (comma 1, lett. c). Su tale ultimo aspetto è stato richiesto un ulteriore approfondimento in quanto, di fatto, diverrebbe praticamente impossibile beneficiare del superbonus per i possessori di villette a schiera.

-         La definizione di “abitazione principale”, cui far riferimento per la fruibilità della detrazione del 110% sugli interventi di efficientamento energetico effettuati in edifici unifamiliari, è quella prevista nell’articolo 10, comma 3-bis, TUIR.

-         Nel caso in cui committente dell’intervento meritevole della detrazione 110% è il condomìnio, beneficiano dell’agevolazione tutti i condòmini indipendentemente dalla forma giuridica del possessore dell’immobile e dalle condizioni soggettive (quindi, anche persone fisiche che esercitano nell’immobile attività d’impresa, arti e professioni ovvero per le quali l’unità non rappresenta l’abitazione principale).

-         Nel caso di interventi “trainanti” eseguiti congiuntamente ad altri interventi di riqualificazione energetica, per l’estensione del superbonus (prevista dall’articolo 119, comma 2), non è richiesta l’unicità del committente (ad esempio, condomìnio e singoli proprietari). Tuttavia, è stato affermato che l’esecuzione deve avvenire in maniera “congiunta” in quanto deve trattarsi di un unico intervento complessivo, effettuato in unica soluzione. A titolo esemplificativo, la presenza di un “general contractor”, cui affidare l’intero lavoro di efficientamento energetico condominiale e di sostituzione degli infissi nelle singole unità immobiliari, consente l’applicazione della detrazione del 110% all’intervento complessivo le cui spese sono sopportate da differenti soggetti (condòminio e condomìni).

 

Logicamente le anticipazioni fornite dovranno trovare conferma nei documenti di prassi ufficiali.

 

Si rinvia, per un approfondimento, alla registrazione dell’evento, al link : http://www.aenetcast.com/confart/confartigianato200610.html

In allegato le slides presentate nel corso del webinar che concernono gli aspetti fiscali, curati dalla scrivente Direzione, e quelli relativi agli effetti economici degli incentivi sul settore delle costruzioni e dell’impiantistica, a cura dell’Ufficio Studi.