Decreto rilancio: FAQ del Ministero del lavoro sui contratti a termine

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29/05/2020

A seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020 (c.d. “Rilancio”) il Ministero del Lavoro con una FAQ ha previsto che la durata dei contratti a tempo determinato rinnovati o prorogati senza indicazione della causale, ai sensi dell’art. 93, non può eccedere la data del 30 agosto 2020. Confartigianato è immediatamente intervenuta per chiedere una revisione dell’indirizzo interpretativo espresso dal Ministero del Lavoro.

 

Con una FAQ pubblicata sul proprio sito (https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx), quindi, il governo ha fornito un chiarimento in merito al regime di a-causalità per i contratti a termine previsto dall’articolo 93 del provvedimento.

La disposizione prevede che, in deroga all’articolo 21 del D.Lgs. n. 81/2015, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020 anche senza indicazione delle causali di cui all’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015.

La formulazione della norma, con particolare riferimento al periodo di vigenza del regime di a-causalità, ha sin da subito posto problemi di carattere interpretativo, non chiarendo espressamente se la data del 30 agosto debba essere considerata come data ultima entro la quale procedere alla proroga o al rinnovo del contratto - che potrà quindi anche raggiungere la durata massima prevista - ovvero come data entro la quale il contratto, rinnovato o prorogato, debba giungere a scadenza.

A tale riguardo, il Ministero del Lavoro, optando per una interpretazione restrittiva della norma, ha chiarito in una FAQ che “la durata di eventuali rapporti di lavoro a termine, prorogati o rinnovati in base a tale disposizione, non potrà eccedere la data del 30 agosto 2020”.

Alla luce di tale interpretazione ministeriale, ed in attesa della conversione del DL Rilancio, è quindi necessario adottare un atteggiamento di prudenza stipulando proroghe e rinnovi acausali con la durata massima che non superi il 30 agosto.

Rimaniamo a disposizione per chiarimenti con una linea diretta dei nostri consulenti

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