L'INAIL chiarisce i profili di responsabilità sulle infezioni da Covid-19 per motivi professionali

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21/05/2020
Con la comunicazione, pubblicata su questo sito lo scorso 14 Maggio, la Confartigianato ha fornito un aggiornamento sulle azioni sindacali poste in essere dalla Confederazione nei confronti di Inail, Governo e Parlamento, sul delicato tema della responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio di un proprio dipendente in occasione di lavoro.
Un primo, parziale ma significativo risultato, è stato ottenuto attraverso una nota dell’Inail che – nel fornire precisazioni in ordine alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro - sembrerebbe preludere ad un cambiamento di indirizzo rispetto alla tesi della presunzione semplice di origine professionale del contagio e, quindi, del conseguente infortunio sul lavoro. La precisazione dell’Istituto assicurativo è consultabile al seguente link: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/sala-stampa/comunicati-st...
stampa-responsabilita-datore-lavoro-infortunio-covid-19.html
L’Istituto ha chiarito che dal riconoscimento eventuale dell’infortunio sul lavoro (che richiede l’occasione di lavoro, e quindi la dimostrazione della sussistenza del nesso eziologico fra l’attività lavorativa svolta e il contagio) non discende sempre e comunque l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro.
In altre parole, i presupposti per l’erogazione dell’indennizzo INAIL per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento - ai sensi della normativa su salute e sicurezza sul lavoro - della responsabilità civile e penale del datore di lavoro per violazione delle norme di prevenzione sono differenti e solo in taluni casi appaiati. La responsabilità datoriale per infortunio va attentamente indagata ed accertata, attraverso la dimostrazione del dolo o della colpa del datore di lavoro, i cui criteri si appalesano, pertanto, in modo differente da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative.
Sotto il profilo penale, in particolare, il riconoscimento dell’infortunio da parte INAIL non assume alcun rilievo, considerata la presunzione di innocenza e l’onere della prova, a carico del pubblico ministero. In sede, infine, di responsabilità civile del datore di lavoro è poi sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso.
Quanto sopra anche alla luce della “molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico”.
La precisazione dell’Inail va sicuramente nella giusta direzione, ma non basta. La Confederazione, infatti, ha chiesto al Governo ed al Parlamento una disposizione di legge che espressamente preveda l’esonero della responsabilità civile e penale del datore di lavoro in caso di contagio di un proprio dipendente.
Ciò proprio in relazione al principio che il Covid-19, per la molteplicità delle modalità di contagio è un rischio biologico generico che riguarda l’intera popolazione e che, pertanto, non possono essere addossate ai datori di lavoro responsabilità improprie e conseguenti rischi di ingiustificato contenzioso.
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