Revisioni, patenti, RC auto, multe: sospesi o prorogati alcuni termini

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03/04/2020
Il Ministero dell’Interno ha fornito alcune indicazioni operative per uniformare l'applicazione delle norme riguardanti la circolazione stradale contenute nel D.L. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”). Tra le disposizioni urgenti adottate in relazione all’emergenza epidemiologica da Coronavirus sono ricomprese, infatti, anche previsioni in tema di veicoli da sottoporre a revisione, patenti di guida, autorizzazioni e concessioni in scadenza, pagamento in misura ridotta delle multe stradali e copertura assicurativa Rc auto.

1) Nella circolare viene fatto riferimento, innanzitutto, all’art. 92, comma 4, del D.L. 18/2020, che consente la circolazione, fino al 31 Ottobre 2020, di tutti i veicoli che devono essere sottoposti a visita e prova (artt. 75 e 78 CdS) nonché a revisione  (art. 80 CdS) entro il 31 Luglio 2020.
2) Altra disposizione richiamata è contenuta nell’art. 104 del citato D.L. n. 8/2020; si tratta della proroga, sino al 31 Agosto 2020, della scadenza di validità dei documenti di riconoscimento e di identità già scaduti alla data di entrata in vigore del decreto (17 marzo 2020) o in scadenza fino al 31 Agosto 2020. Tale previsione produce i propri effetti – come precisa il Ministero dell’Interno – anche sulla validità della patente di guida.
La norma trova applicazione per le patenti di guida italiane e per quelle rilasciate da uno Stato della dell’Unione Europea il cui titolare ha acquisito la residenza in Italia.
La disposizione si estende anche al certificato di idoneità alla guida (CIG) per ciclomotori.
3) Con riferimento, invece, ai certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, si deve far riferimento all’art. 103, comma 2, del decreto, il quale ha prorogato la validità fino al 15 Giugno 2020. Nella circolare sono elencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diversi titoli autorizzativi e abilitativi da intendere come ricompresi nella previsione.
4) Di seguito, viene ricordato l’art. 108, comma 2 del decreto che consente, nel periodo dal 17 Marzo al 31 Maggio 2020, il pagamento delle sanzioni stradali con importo scontato del 30% entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione al Codice della strada. In pratica è possibile effettuare il pagamento in forma scontata per tutte le violazioni contestate o notificate a far data dal 16 Febbraio 2020.
5) Infine, l’art. 125 del decreto legge – come viene spiegato nella circolare – non dispone alcuna sospensione del pagamento dei premi per le assicurazioni RC auto; tuttavia, si prevede che, fino al 31 Luglio 2020, è portato a 30 giorni (al posto degli attuali 15) il periodo entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia in assenza di rinnovo o di nuova stipula della polizza assicurativa.
Per effetto di tale disposizione, su tutto il territorio nazionale, fino al 31 Luglio 2020, è consentita la circolazione di un veicolo con la polizza assicurativa scaduta al massimo per 30 giorni successivi alla scadenza.

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