EMERGENZA CORONAVIRUS: I punti rilevanti del Decreto Cura Italia

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18/03/2020

Il decreto Cura Italia è stato firmato capo dello Stato Sergio Mattarella e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale , quindi ufficialmente in vigore.

Come già comunicato si tratta di una maxi misura che , per l’emergenza coronavirus ,stanzia 25 miliardi di euro.

 

Ecco i punti più significativi:

 

Versamenti al fisco: stop per tutti fino a venerdì 20 marzo

 

Tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, compresi contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo sono prorogati al 20 marzo 2020.

 

Stop ai versamenti per imprese e professionisti sotto i 2 milioni di euro

 

Per imprese, autonomi e professionisti che hanno ricavi sotto i 2 milioni  di euro i versamenti per:

-le ritenute,

- l’Iva annuale e mensile

- i contributi previdenziali e quelli Inail

rinviati al 31 maggio. Possono essere corrisposti  in un’unica soluzione o in massimo 5 rate mensili

 

Affitti di botteghe e negozi: arriva il Credito d’imposta

 

Per gli esercenti di negozi e botteghe sull' affitto del mese di marzo 2020 è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone .

 

Crediti d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

 

A chi esercita attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino a un massimo di 20.000 euro.

N.B: fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per il 2020.

 

Stop ai versamenti e contributi per lavoro domestico

 

In caso di rapporto di lavoro domestico sono sospesi i termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Dovranno comunque essere effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

N.B.: Non è previsto il rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.

 

Stagionali del turismo: prevista indennità di 600 euro

 

Ai lavoratori che alla data di entrata in vigore del provvedimento :

-hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro a partire dal 1/1/2019

-dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente

viene riconosciuta ed erogata dall' INPS un’indennità per il mese di marzo di 600 euro.

Per ottenere il contributo dovrà essere inoltrata domada all' INPS fino a esaurimento fondi ( il limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020).

 

Stop ai licenziamenti per 2 mesi

 

Stop ai licenziamenti: per 60 giorni. Il decreto vieta al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, di recedere dal contratto per «giustificato motivo oggettivo» e sospende le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020.

 

Stop ai versamenti per i settori più colpiti

 

Ecco la lista delle filiere più colpite dall’emergenza per cui scatta la sospensione fino al 31 maggio dei pagamenti di ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e dell’Iva di marzo.

 

- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;

- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

- aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale

 

Quanto sospeso dovrà essere versato, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione o con un massimo di 5 rate mensili a partire da maggio 2020.

 

 

Stop ai mutui prima casa

 

 

Via libera per un periodo di 9 mesi all’estensione della moratoria fino a 18 mesi prevista per i mutui prima casa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 un calo, superiore al 33%, del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 a causa della chiusura o della restrizione della propria attività per l’emergenza. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’Isee.

 

Misure di sostegno alle PMI

 

Le piccole e medie imprese potranno avvalersi di misure di sostegno finanziario dello Stato, fino al 33% dei prestiti erogati:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia perquella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senzaalcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale

Cassa integrazione in deroga

  • la cassa integrazione in deroga viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria;
  • la possibilità di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti;
  • si prevede l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il settore privato (per il settore pubblico l’equiparazione era già stata inserita nel DL del 9 marzo 2020);

Congedo speciale e voucher babysitter per i genitori

 

A partire dal 5 marzo per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e autonomi che si trovano a fronteggiare la chiusura delle scuole in arrivo una forma di congedo parentale straordinario, per i figli fino a 12 anni di età, per un periodo continuativo o frazionato fino a 15 giorni, con un’ indennità pari al 50% della retribuzione o di 1/365 del reddito.

Il limite di età non si applica in caso di figli con disabilità.

Inoltre, i genitori dipendenti del settore privato con figli minori, tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di chiusura delle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. In alternativa al congedo si potrà utilizzare il cosiddetto voucher baby sitter fino a 600 euro che sale a 1.000 per il personale sanitario. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.

 

Stop ai termini per gli adempimenti fiscali

 

Come già anticipato,  è stata confermata la sospensione per tutti gli adempimenti fiscali con scadenza tra l’ 8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo dal mese di maggio.

 

Fondo emergenze spettacolo e cinema: 130 milioni nel 2020

 

Istituto il fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo per complessivi 130 milioni di euro per l’anno 2020. Sono istituiti due Fondi, uno di parte corrente e l’altro in conto capitale. ( 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale)

 

Premio di 100 euro per i lavoratori in sede

 

Bonus da 100 euro per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria Covid 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione.

 

Rimaniamo a disposizione per chiarimenti con una linea diretta dei nostri consulenti

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