Nuovo regime forfettario ,che pasticcio!! A rischio 300 mila partite Iva

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01/03/2020

Come noto con la Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) e successive modificazioni vedi Legge n 208/2015, e poi la Legge n 145/2018 - il Legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento, a decorrere dal 1 gennaio 2015 un nuovo regime fiscale agevolato, denominato Regime Forfettario destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti.

Il vantaggio principale di tale regime fiscale consta nella possibilità di applicare una tassazione sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP – particolarmente vantaggiosa e calmierata oltre a benfit collaterali quali l’ esenzione IVA assente per le operazioni attive e non detraibile sugli acquisti ed il non assoggettamento a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto salva comunque la facoltà di adottare i regimi fiscali ordinari con applicazione dell’IVA

Proprio perché aperto a tutte le persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, e proprio perché contemplante un regime fiscale particolarmente vantaggioso, il Legislatore ha introdotto particolari e stringenti requisiti per l’accesso e la permanenza negli esercizi successivi.

Da un punto di vista soggettivo il regime in esame è fruibile dalle persone fisiche esercenti un’attività d’impresa, di arte o professione (incluse le imprese familiari) purché in possesso dei requisiti stabiliti e che, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione previste. Le società di persone e i soggetti equiparati di cui all’art. 5 del Tuir, quali le associazioni professionali invece, ne sono escluse.

Da un punto di vista oggettivo - invece - l’accesso al nuovo regime agevolato, nonché il mantenimento dello stesso negli anni successivi, è stato da sempre condizionato per i soggetti beneficiari ,al rispetto di determinati requisiti.

A complicare la vita delle partite iva e dei professionisti del settore, L’art. 1 del D.D.L. Bilancio 2020 ha significativamente modificato - in peius - le condizioni di accesso e le cause ostative previste per l’adozione del regime forfetario.

E’ oggi richiesto:

  • il mantenimento del limite di euro 65.000 di ricavi e compensi percepiti ( come già in precedenza) indipendentemente dalla tipologia di attività svolta;
  • l’introduzione, del limite delle spese sostenute per personale dipendente o per lavoro accessorio per un ammontare massimo di euro 20.000 lordi., nonchè il non aver percepito nel precedente anno fiscale redditi da lavoro dipendente o assimilato superiori ai 30mila euro.

Il Legislatore forse un po’ frettolosamente – ha inteso le modifiche apportate al regime forfetario, con decorrenza 1° gennaio 2020, pertanto le stesse si intendono operative non solo per le nuove partite iva, ma per le imprese ed i professionisti già in regime forfettario nel trascorso 2019

Ma qui nasce il pasticcio, frutto di malaburocrazia normativa, tutta italiana. Il Legislatore ha imposto per quei soggetti che intendono proseguire il regime forfettario anche per l’ anno fiscale 2020, il rispetto dei predetti nuovi e stringenti paletti , già dall’ anno fiscale 2019. Per dirla con parole semplici, le partite iva dovranno verificare di aver rispettato nel precede 2019 tali nuove regole che non sapevano essere chiamati a rispettare perché in allora inesistenti pena la fuoriuscita dal regime.

Alle accese critiche degli esperti del settore, la doccia gelata dell’ Amministrazione finanziaria( Circolare 7/2020), che ha confermato - nel caso di superamento della soglia – la decadenza dal regime forfettario e conseguente obbligo di adozione del regime ordinario, con tutte le conseguenze correlate: applicare l’IVA sulla cessione di beni e prestazione di servizi; tenuta dei registri IVA e i registri contabili, con le fatture emesse e gli acquisti effettuati nel corso dell’anno; versamenti e liquidazioni IVA periodiche; compilazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (gli ISA, per intendersi); obbligo di fatturazione elettronica (e necessità di ottenere un codice destinatario SDI); iscrizione all’INAIL;Pagamento di IRES e IRAP; iscrizione al Registro delle Imprese; subire la ritenuta d’acconto per prestazioni professionali effettuate. Oltre il danno la beffa : in caso di fatture emesse nel 2019 e ancora non riscosse, inoltre, si dovranno applicare i nuovi obblighi.

Ad esempio, si dovrà applicare l’IVA anche sugli importi precedentemente concordati (dovranno quindi essere maggiorati), mentre i ricavi saranno sottoposti a una nuova aliquota fiscale. Niente flat tax al 15%, dunque, ma tassazione in basa all’aliquota IRPEF nella quale si cadrà.

Il tutto con buona pace dello sbandierato aiuto a favore del popolo delle partite iva e delle imprese artigiane .

Avv. Pier Manlio Giaquinto

Studio Legale Giaquinto - Viale Italia 547 19125 La Spezia