Bonus facciate con sgravio IRPEF o IRES sulle spese 2020

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21/02/2020
ll bonus facciate è una detrazione al 90% sui lavori di recupero o restauro delle facciate di edifici esistenti, senza limiti di spesa. Si può utilizzare solo come sgravio in dichiarazione dei redditi e non si può cedere il credito corrispondente né optare per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi.
Il bonus si utilizza direttamente in dichiarazione dei redditi in dieci quote annuali di pari importo.

Le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali devono aver sostenuto le spese nel 2020 (non rileva la data di inizio lavori), quindi applicano il principio di cassa. Per le imprese individuali, società e gli enti commerciali vale invece il criterio di competenza, quindi la detrazione si applica alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 Dicembre 2020, indipendentemente da avvio degli interventi e data dei pagamenti. Se le spese spese riguardano interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

E' necessario conservare fatture, ricevuta del bonifico, eventuali abilitazioni edilizie oppure (se queste non sono necessarie) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, copia della domanda di accatastamento (per gli immobili non ancora censiti), ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali), tabella millesimale di ripartizione delle spese, dichiarazione di consenso esecuzione lavori (se sono effettuati dal detentore dell’immobile, diverso dai familiari conviventi).
Per gli interventi di riqualificazione energetica, bisogna anche acquisire e conservare l’asseverazione e l’attestato di prestazione energetica. Infine, bisogna indicare in dichiarazione dei redditi i dati identificativi dell’immobile e comunicare preventivamente la data di inizio lavori all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, quando obbligatoria, secondo le disposizioni in vigore sulla sicurezza dei cantieri.

Gli interventi ammissibili sono quelli, compresi sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (strutture opache della facciata, balconi, ornamenti e fregi) di edifici esistenti ubicati nelle zone A e B individuate dall’articolo 2 del Dcreto 1444/1968 del Ministro dei Lavori Pubblici:
A: parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
B: le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.

Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 Giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 Marzo 2008.