Alcune considerazioni inviateci dall'Avv. Pier Manlio Giaquinto sulla questione IVA delle autoscuole

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25/09/2019

Di tale innovativo “balzello”, è lecito chiedersi se lo stesso sia effettivamente dovuto ed in caso di eventuali avvisi di liquidazione sia possibile opporsi. Qualche speranza effettivamente c’è: l’illegittimità della pretesa consta nel fatto che per anni le imprese del settore hanno seguito scrupolosamente le direttive impartite proprio dall’ Amministrazione Finanziaria:

“qualsiasi attività didattica tipica delle autoscuole, prevista dal legislatore e riconosciuta automaticamente a tali organismi, ossia senza la necessità di richiedere una ulteriore specifica autorizzazione oltre a quella che le autoscuole devono richiedere ai sensi dell’art. 123 del Codice della Strada, rientra nella previsione di esenzione IVA, posto che tali organismi possiedono il requisito del riconoscimento richiesto dal citato art. 10, numero 20, del D.P.R. n. 633/72. Questo elemento soggettivo giustificava l’esenzione IVA per le prestazioni didattiche di ogni genere, come tassativamente previsto nel citato art. 10, numero 20, D.P.R. n. 633/72". (Vedi RISOLUZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 134/E DEL 26 SETTEMBRE 2005

Ed ancora

“anche i soggetti privati diversi dalle scuole paritarie e non paritarie operanti nelle aree presenti negli assetti ordinamentali propri dell’istruzione, con la soppressione dell’istituto della presa d’atto, potevano operare a prescindere da qualsiasi forma di vigilanza e di riconoscimento da parte del Ministero della Pubblica Istruzione (ulteriore conferma della valenza dell’elemento soggettivo). In sostanza, il legislatore, nel disciplinare organicamente lo svolgimento dell’attività didattica da parte di organismi diversi dagli enti pubblici, in ossequio al principio di libertà d’insegnamento recato dall’art. 33 della Costituzione, ha operato chiaramente la scelta di escludere dal riconoscimento e dalla vigilanza dell’Amministrazione Pubblica competente in materia di istruzione gli organismi privati diversi dalle scuole paritarie e non paritarie, disciplinate dalle leggi n. 62 del 2000 e n. 27 del 2006.” CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 22/E DEL 18 MARZO 2008

A ben guardare è proprio l’Amministrazione Finanziaria ad aver ingenerato - per anni - un legittimo affidamento nei contribuenti, indicando loro il comportamento ritenuto fiscalmente corretto. L’odierna richiesta impositiva, aggravata anche dalla valenza retroattiva, sarebbe prova provata di un clamoroso autogol commesso proprio dall’Amministrazione Finanziaria, che per anni ha sbagliato e ha suggerito al contribuente di porre in essere una condotta indebita.  I contribuenti interessati ben potranno far valere nanti le competenti Commissioni Tributarie l’errore commesso dall’Amministrazione Finanziaria e quindi dal Ministero delle Finanze.
 
Ma vi è qualcosa in più. Se il Ministero delle Finanze per anni è stato alla finestra dispensando suggerimenti clamorosamente errati, abbiamo la prova provata di un danno erariale commesso proprio dalla Direzione Generale dell’Amministrazione Finanziaria, che per anni ha fatto perdere allo Stato e quindi ai contribuenti tutti - imposte milionarie.
 
Parallelamente ai ricorsi tributari, i contribuenti ben potranno segnalare i fatti e le circostanti alle competenti Procure delle Corte dei Conti perché siano aperte le indagini e accertate le conseguenti responsabilità dei funzionari incaricati.  Per una volta non sarebbero sempre i soliti cittadini ed essere chiamati a pagare...
 
Avv. Pier Manlio Giaquinto
tel. 0187/524548-68