FGas, ecco le novità

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07/08/2019

Diverse novità per i venditori che gli acquirenti di gas fluorurati ad effetto serra e di apparecchiature non ermeticamente sigillate che li contengono: dallo scorso 25 Luglio 2019 sono in vigore le disposizioni che prevedono per le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra per le attività di installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono tali gas (tra cui i condizionatori) l'obbligo di comunicare alla banca dati, all’atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:
a) i numeri dei certificati delle imprese acquirenti, o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i numeri dei certificati o degli attestati delle persone fisiche;
b) le quantità e la tipologia di gas fluorurati a effetto serra vendute.
Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti fgas devono comunicare alla banca dati, all’atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:
a) tipologia di apparecchiatura;
b) numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;
c) anagrafica dell’acquirente;
d) dichiarazione dell’acquirente recante l’impegno che l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata; in alternativa, se l’acquirente coincide con l’impresa certificata, il numero di certificato della stessa e l’anagrafica dell’utilizzatore finale. Se il venditore fornisce anche l’installazione dell’apparecchiatura venduta, la dichiarazione deve essere rilasciata dal venditore stesso.
Le imprese in possesso di certificato per le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento di apparecchiature contenenti FGAS, che forniscono all’utilizzatore finale dette apparecchiature non ermeticamente sigillate provvedendo anche al servizio di installazione, dovranno indicare gli estremi della vendita in sede di comunicazione delle informazioni relative all’installazione a decorrere dal prossimo 25 Settembre 2019.