Il regime forfettario agevolato: che cosa è?

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30/04/2019
Possono accedere al nuovo regime forfettario, introdotto con la Legge di Bilancio 2019, i contribuenti che iniziano una nuova un’attività di impresa, arte o professione e che presumono di conseguire ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro ma anche chi ha già avviato un’attività purché abbia conseguito ricavi o compensi sempre sotto la soglia dei 65.000 euro. Se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Il regime forfettario consente di applicare sul reddito un’unica imposta sostitutiva in sostituzione di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionali e comunali, Irap) con l'aliquota unica del 15%. Maggiori vantaggi sono possibili per chi inizia una nuova attività con un'aliquota del 5% per i primi 5 anni di attività ma il contribuente deve rispettare questi requisiti: 
- non aver esercitato nei 3 anni precedenti l'inizio dell’attività, un'attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, la prosecuzione di un'altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente od autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.
Inoltre, nel caso sia proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non deve essere superiore al limite che consente l’accesso al regime.

Non possono avvalersi del regime forfettario:
- i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- i soggetti che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa arti o professioni;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro.

Ufficio Consulenza Fiscale e Contabilità
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