NUOVO DECRETO F-GAS IN VIGORE DAL 24 GENNAIO: COSA CAMBIA

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25/01/2019

Il nuovo testo  in materia di gas fluorurati a effetto serra utilizzati come refrigeranti, agenti estinguenti, espandenti, propulsori e isolanti nelle apparecchiature elettriche entrà in vigore il prossimo 24 gennaio andando a intervenire sul sistema di certificazione degli organismi di valutazione, attestazione e formazione,  e definendoli in maniera precisa.  Esso istituisce formalmente la Banca dati per la raccolta di tutte le informazioni sui gas andando a definire l' obbligo formativo e certificativo in capo a persone fisiche e imprese.

Le novità più rilevanti

Per quanto attiene il campo della certificazione degli addetti il campo di applicazione si apre anche a :

  • smantellamento di impianti fissi di condizionamento, refrigerazione e pompe di calore;
  • installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero;
  • smantellamento di impianti antincendio;
  • installazione, manutenzione e riparazione di commutatori elettrici.

E' prevista l’istituzione di una Banca Dati sui gas fluorurati che verrà gestita dalle Camere di Commercio .

A quest' ultima dovranno essere comunicate: le vendite di f-gas, delle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse. Sarà compito dei rivenditori inserire tutte le informazioni relative alle vendite effettuate ( numeri dei certificati, indicazioni sugli utilizzatori finali).

Per le imprese e persone fisiche certificate,a partire dagli 8 mesi successivi all' entrata in vigore del DPR,  e comunque entro 30gg dall’installazione di apparecchiature dovranno trasmettere alla Banca Dati tutte le seguenti informazioni:

  • operatore,
  • installazione,
  • apparecchiature
  • gas in essa contenuto.

Icertificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese in base ai regolamenti precedentemente in vigore restano validi sino alla loro naturale scadenza per le attività per cui sono stati rilasciati e si intendono conformi al Reg. 2067/15, che sostituisce il vecchio 303/08, esclusivamente per le apparecchiature fisse.

Continuerà ad esistere il registro telematico nazionale per le persone e imprese certificate, gestito dalle camere di commercio, il nuovo decreto introduce una novità in quanto prevede la cancellazione automatica dal Registro per persone fisiche ed imprese che non conseguono la certificazione entro 8 mesi dall’ iscrizione al Registro stesso.

Il nuovo regolamento identifica anche i soggetti che non necessitano di certificazione:

 

1) Chi esegue solo operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema o di parti di un’apparecchiatura purché tali operazioni siano svolte sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato per l’attività in questione e pienamente responsabile della sua corretta esecuzione;

 

2) Chi esegue recupero di fgas dalle apparecchiature la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra è inferiore a 3 kg e inferiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente, a condizione che le persone fisiche siano assunte dall’impresa che detiene l’autorizzazione e siano in possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare dell’autorizzazione che certifica il completamento di un corso di formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime;

 

3) Per 24 mesi le persone fisiche che:

  • sono iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato riguardante l’attività rilevante
  • svolgono l’attività sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato e che è pienamente responsabile della sua corretta esecuzione.

A riguardo è opportuno evidenziare che per la Direttiva PED le brasature e le saldature per le tubature di categoria superiore alla I devono essere eseguite da personale qualificato da idonei organismi notificati.

I termini e le modalità di regolarizzazione di quanto sopra esposto saranno oggetto di un successivo decreto ad oggi ancora non pubblicato. In attesa, pertanto, di conoscere linee guida più precise, la presente comunicazione intende informare le imprese che sono o potrebbero essere interessatedai processi di certificazione e registrazione. Sarà nostra cura aggiornare la categoria tempestivamente.

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