Per il settore dell'autoriparazione sono state confermate le indicazioni già in essere: se l’autoriparatore si limita ad interventi di rabbocco senza operazioni di recupero, non necessita di nessun attestato di abilitazione. Se, invece svolge attività di recupero e di ricarica di gas fluorurati su impianti di condizionamento installati su veicoli, deve essere in possesso, come attualmente già necessario, di un attestato di frequenza al corso F-Gas.
Una delle novità riguarda le persone fisiche e le imprese che, se alla data di entrata in vigore del Decreto sono già iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati od attestati entro il termine di 8 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso Decreto: il mancato rispetto di tale termine comporta, previa notifica all’interessato, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.
Il Decreto è ora alla firma del Presidente della Repubblica, per passare alla successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Dovrà poi essere perfezionato con l’emanazione del Decreto Sanzioni per rendere l’impianto normativo realmente efficace.