Amianto: gli obblighi per le imprese

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16/11/2018
Con il termine “amianto” o “asbesto” (dal greco amiantos, incorruttibile) si indica un gruppo di minerali naturali (silicati) con struttura fibrosa. Fondamentalmente esistono sei tipi di amianto suddivisi in due grandi gruppi: il serpentino (il principale componente è il crisotilo o amianto bianco) e gli anfiboli (la crocidolite o amianto blu, l’amosite o amianto bruno, l’antofillite, la tremolite, e l’actinolite). Le varietà di più comune utilizzo commerciale sono state il crisotilo, la crocidolite e l’amosite.

La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti: se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. Se invece il materiale si usura per l’azione degli agenti atmosferici o viene danneggiato per interventi di manutenzione o per vandalismo, si verifica un rilascio di fibre che costituisce un rischio potenziale. Se il materiale è in cattive condizioni, o altamente friabile, si può causare facilmente il distacco di fibre di amianto scarsamente legate al resto del materiale.

La valutazione del rischio amianto nei luoghi di lavoro è definita dal D.Lgs. 81/2008: il datore di lavoro ha l’obbligo, nell’impossibilità di procedere all’eliminazione del materiale pericoloso, di nominare un "responsabile amianto", di informare i lavoratori rispetto alla presenza del pericolo, di fare effettuare una certificazione dello stato di integrità dell’amianto e di procedere comunque a monitoraggi ambientali e biologici per valutare la presenza di fibre di amianto nell’aria e nell’organismo dei lavoratori. In collaborazione con il Medico Competente, il responsabile amianto deve elaborare un opportuno piano di campionamento e sorveglianza sanitaria per monitorare nel tempo i livelli di amianto presenti. I risultati periodici dei campionamenti devono essere poi riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi, e se si registra un incremento significativo e costante dei livelli di esposizione, segnalarli alla ASL di competenza, anche se si resta al di sotto dei valori limite soglia.
Lo smaltimento dell’amianto deve e può essere eseguito soltanto da personale qualificato e da imprese autorizzate che abbiano i requisiti e gli strumenti per la sua rimozione in sicurezza.