Manutentore del Verde: ecco le novità per gli standard professionali e formativi

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05/10/2018

L' art. 12 della legge n. 154 del 26/7/2016 prevede che l' esercizio di attività di manutentore delle aree verdi, in particolare attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi, può essere esercitata dagli iscritti al Registro imprese ( agricoli, artigiani, industriali o cooperative) che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.

Essa pone, inoltre, in capo alle Regioni e Pa il disciplinare le modalità per l' effettuare i corsi di formazione per l' ottenimento dell' attestato. In data 22 febbraio 2018 la Conferenza Stato Regioni ha approvato l' accordo sul documento relativo allo standard professionale e formativo di manutentore del verde.

CHI E' IL MANUTENTORE DEL VERDE?

LA FIGURA PROFESSIONALE:

sistema e mantiene aree verdi, aiuole, parchi, alberature e giardini pubblici e privati. Cura la predisposizione del terreno ospitante, la messa a dimora delle piante sino alla realizzazione dell’impianto, in base a un progetto dato; gestisce le manutenzioni ordinarie e straordinarie, la potatura delle principali specie ornamentali, la difesa fitosanitaria dei vegetali. È in grado di valutare le disposizioni fitosanitarie vigenti sul territorio in relazione a tutta l’attività svolta. È in grado di recuperare e di smaltire correttamente sfalci e potature. È in grado di fare un uso corretto delle attrezzature e dei macchinari specifici“.

 

QUALI SONO I SOGGETTI DESTINATARI DELL' INTERVENTO?

1. titolare d' impresa

2. preposto facente parte dell' organico dell'impresa

3. coloro che intendono avviare un' attività di manutenzione del vede

 

QUAL'E' LA DURATA DEL CORSO?

La durata minima del percorso standard per ottenere la qualificazione di manutentoredel verde è di 180 ore complessive, di cui almeno di 60 ore di attività pratiche.

 

REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO:

Per accedere al corso di formazionesono necessari i seguenti requisiti:

- possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado

- 18 anni di età ovvero età inferiore purchè in possesso di qualifica professionale triennale in assolvimento del diritto dovere all' istruzione e formazione professionale

- in caso distranieri: è indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta che consenta la partecipazione attiva al corso di formazione.

 

CASI DI ESENZIONE E/O RIDUZIONE DEL PERCORSO

1. esenzione

 

I percorsi regolamentati dall’Accordo del 12 giugno 2014 non riguardano

  1. i soggetti che siano in possesso della qualifica di operatore agricolo e del diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
  2. i soggetti che siano in possesso del diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materia agraria e forestale
  3. i soggetti che siano in possesso della laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche
  4. i soggetti che siano in possesso di master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio;
  5. i soggetti che siano in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile alle ADA del QNQR associate alla qualificazione di Manutentore del verde;
  6. i soggetti che siano in possesso di una qualificazione pubblica di livello minimo 4 EQF, riconducibile   alle ADA del QNQR associate alla qualificazione di Manutentore del verde ovvero nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali
  7. gli iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale
  8. i soggetti che acquisiscono la qualificazione professionale regionale in esito a percorsi formativi autorizzati e riconosciuti ai sensi dell'Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome dell'8 giugno 2017, fino alla data del 22 febbraio 2018.

Questi soggettisono già in possesso della qualificazione per Manutentore del verde.

 

i)Riguardo alle imprese iscritte, alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 2016 n. 154 (25 agosto 2016), al Registro delle Imprese della CCIAA (cod. ATECO 81.30.00), anche come codice secondario, sono esonerate dalla frequenza del corso le seguenti figure:

  • il titolare
  • il socio con partecipazione di puro lavoro
  • il coadiuvante
  • il dipendente
  • il collaboratore familiare dell'impresa

a condizione che dimostrino un'esperienza almeno biennalematurata alla data del 22 febbraio 2018, attraverso specifica documentazione da presentare agli organismi preposti all'iscrizione al Registro delle Imprese della CCIA o agli Albi delle imprese artigiane. L'esperienza biennale può essere dimostrata anche attraverso l'apprendistato, purché esso abbia avuto durata pari o superiore all'anno e sia stato completamente svolto. L’accordo precisa che anche in caso di durata superiore all’anno, l'apprendistato svolto è equiparato comunque ad un solo anno di esperienza lavorativa.

NB:La richiesta, corredata dalla relativa documentazione, deve essere presentata entro 24 mesi dalla data di stipula dell’Accordo (ossia entro il 22 febbraio 2020).

 

2. esenzione dal corso ma obbligo al sostegno dell'esame

I soggetti in possesso del qualifiche professionali di "Giardiniere/ Giardiniere Operatore del verde" riferite al Repertorio Qualifiche e Specializzazione e Repertorio Regionale delle professioni, che non siano in possesso dei requisiti sopra individuati alle lettere da a) a i), sono esentati dall' obbligo di frequenza del corso ,ma devono sostenere l' esame finale

 

3.Riduzione del monte ore del corso

Tutto coloro che, a seguito dell' esito positivo della procedura di individuazione, validazione e certificazione delle competenze hanno conseguito il certificato di una o più competenze riconducibili alle ADA del QNQR , ma non l' intera qualificazione, la durata del percorso verrà ridotta dal soggetto formatore, a seguito di una valutazione caso per caso.

 

CHI EROGA LA FORMAZIONE?

I SOGGETTI FORMATORI:

Possono erogare i precorsi formativi gli organismi accreditati (d.G.R.22 gennaio 2010n. 28 e succ.) o soggetti specificatamente autorizzati ( art 76 lr.18/2009)

 

LA VERIFICA FINALE

La qualifica è rilasciata previo il superamento dell'apposito esame volto a verificare l'acquisizione di adeguate competenze tecnico-professionali.

Accedono all' esame:

1) soggetti che hanno frequentato almeno l' 80% delle ore complessive del corso

2) i soggetti che hanno avuto accesso al procedimento di Certificazione delle Competenze

 

Il rilascio dell'attestato di qualificazione di Manutentore del verde avviene esclusivamente al superamento della verifica finale.