Decreto Legge Dignità: approvazione definitiva

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08/08/2018
Approvato dal Senato, in via definitiva e senza modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera, il Disegno di Legge di conversione, con modificazioni,  del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, il "Decreto Dignità".

Confartigianato, sia singolarmente che nell’ambito di Rete Imprese Italia, ha presentato durante l’iter del provvedimento una serie di emendamenti finalizzati ad eliminare le causali per il contratto a termine e per la somministrazione a termine, a scongiurare l’incremento del costo del contratto a tempo determinato e dell’indennità di licenziamento ingiustificato e, con riferimento al lavoro accessorio, volti alla reintroduzione della vecchia disciplina e/o comunque ad una estensione del campo di applicazione a tutte le imprese che abbiano alle proprie dipendenze un massimo di otto lavoratori a tempo indeterminato, indipendentemente dal settore di appartenenza. Purtroppo, gli emendamenti presentati, pur essendo stati dichiarati ammissibili, non sono stati accolti alla Camera dei Deputati mentre, al Senato, non c’è stato alcuno spazio per apportare modifiche al testo, essendo peraltro il provvedimento arrivato all’esame dell’Assemblea senza che le Commissioni Finanza e Lavoro avessero concluso l'esame degli emendamenti presentati. Il testo definitivamente approvato è, quindi, quello licenziato dalla Camera.

Di seguito una sintesi delle principali modifiche intervenute nel corso dell’iter di conversione contenute nel testo approvato definitivamente, con l’avvertenza che – al momento – non è ancora disponibile il testo ufficiale del provvedimento.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO: nel caso di stipula di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza delle ipotesi specifiche che giustifichino il superamento di tale limite, il contratto si trasforma a tempo indeterminato a decorrere dalla data di superamento del termine di dodici mesi. Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto nonché ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti a termine successivi al 31 Ottobre 2018.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE GIOVANILE: l'articolo 1-bis prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi INAIL, in favore dei datori di lavoro privati con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, effettuate nel biennio 2019 - 2020, di soggetti aventi meno di 35 anni alla data delle prima assunzione incentivata e che non abbiano avuto, neanche con altri datori, precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. L’esonero, applicato su base mensile per un periodo massimo di 36 mesi, è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua. Le modalità di fruizione dell’incentivo sono demandate ad un apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
INDENNITA’ RISARCITORIA PER LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO: modificati i limiti minimi e massimi della misura dell’indennità in caso di licenziamento illegittimo ed incrementato, in caso di rinnovo, il contributo previdenziale addizionale concernente i rapporti di lavoro subordinato a termine.

Nel rinviare per ulteriori aggiornamenti ed approfondimenti alla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, si evidenzia fin da ora la necessità che il provvedimento sia urgentemente accompagnato da disposizioni interpretative/applicative, soprattutto rispetto ad alcuni aspetti (quali, ad esempio, le modifiche apportate alla somministrazione a tempo determinato), di incerta interpretazione. Proprio per questo Confartigianato ha già informalmente contattato il Ministero del Lavoro evidenziando le prime difficoltà interpretative e sollecitando l’emanazione di una specifica circolare.