Criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto del “conglomerato bituminoso” (asfalto)

Tempo di lettura: 2 minuti
05/07/2018

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18/06/2018 il decreto ministeriale 28/03/2018, n. 69 (in allegato alla presente e-mail), che si occupa di definire i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto del “conglomerato bituminoso”. Il provvedimento, emanato dal Ministero dell’Ambiente, fa riferimento all’articolo 184 ter del decreto legislativo n. 152/2006 – Testo Unico Ambiente.

Il conglomerato bituminoso, noto anche come asfalto, è costituito da una miscela di aggregati (rocce di diversa granulometria quali filler, sabbia e pietrisco) e un elemento legante. Si prevede di  norma anche l’aggiunta di polimeri (resine sintetiche) o elastomeri (da PFU), che influenzano le caratteristiche fisiche e/o chimiche del materiale. Esso viene tipicamente utilizzato per la realizzazione delle superfici carrabili (strade, piste di atterraggio, ecc.).

L’attività di demolizione dell’asfalto determina, tipicamente, la produzione di rifiuti da conglomerato bituminoso, che – alle condizioni previste dal decreto in oggetto – cessa di essere considerato un rifiuto e può agevolmente essere riutilizzato in nuove attività, in un’ottica di economia circolare.

A tale scopo, il materiale deve tuttavia rispondere ai requisiti delle norme di buona tecnica di riferimento nonché a quanto previsto specificamente per ciò che attiene alle caratteristiche prestazionali, al non superamento delle soglie previste per amianto ed IPA nonché alla presenza, entro limiti precisi, di altre sostanze chimiche, come previsto dall’Allegato 1 del decreto.

Si precisa che il rispetto dei criteri indicati va attestato dal produttore del conglomerato tramite un’autocertificazione, il cui fac-simile è individuato dal decreto (Allegato 2), che viene rilasciata come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da conservarsi anche solo in formato elettronico per 5 anni.

È previsto, infine, che le imprese dotate di un Sistema di Gestione ambientale certificato (EMAS o ISO 14000) siano sollevate dall’obbligo di conservare campioni di conglomerato prodotto per 5 anni.