LAVORO - Sgravio contributivo triennale per assumere giovani under 35

Tempo di lettura: 4 minuti
11/01/2018

L'Area Lavoro Confartigianato comunica alle imprese che hanno il via importanti provvedimenti per agevolare le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di lavoratori che non hanno compiuto il 35° anno di età nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.

“L’incentivo per il 2018 – spiega Marco Carloni, consulente del lavoro Confartigianato - è riconosciuto nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile e per un periodo di 36 mesi. Non accedono all’agevolazione i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato professionalizzante. È possibile applicare la decontribuzione ai rapporti a tempo indeterminato stipulati con lavoratori che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il 35° anno di età nel 2018 e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro”. Nel pregresso rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai fini dell’agevolazione contributiva, non sono considerati eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altra impresa e che non sono stati confermati al termine del periodo formativo.

“Nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia usufruito di un parziale esonero – prosegue Carloni – l'azienda potrà avvalersi del beneficio in caso di nuova assunzione a tempo indeterminato per il periodo residuo utile alla piena fruizione. Cioè il lavoratore potrà portarsi l’agevolazione contributiva in capo al lavoratore”. Qualora il rapporto di lavoro agevolato, termini prima dei 36 mesi, il lavoratore potrà portare in eredità al nuovo datore di lavoro i mesi di decontribuzione non usufruiti dal precedente datore. Esempio: 1° rapporto di lavoro agevolato, dal 1° febbraio 2018 al 31 gennaio 2019 (durata 12 mesi); 2° rapporto di lavoro agevolabile – durata 24 mesi (36 mesi – 12 mesi).

Le tipologie contrattuali alle quali si applica l’agevolazione contributiva sono:

  • Contratto a tempo indeterminato. È agevolabile l’assunzione, dal 1° gennaio 2018, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, previsto dall’articolo 1 e ss., del decreto legislativo n. 23 del 4 marzo 2015.
  • Apprendistato. La decontribuzione si applica, per un periodo massimo di 12 mesi e sempre nel limite massimo di 3.000 euro, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il 30° anno di età alla data della prosecuzione.

L'agevolazione contributiva sottolinea la nota Confartigianato, si applica anche nei casi di trasformazione, dal 1° gennaio 2018, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione (35 anni fino al 31 dicembre 2018 e 30 anni dal 1° gennaio 2019).

L’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro è totale, fermo restando il limite di importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto requisito anagrafico, per i datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di cui al decreto legislativo n. 23/2015, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio: studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30%; studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica c.d. di 1° livello) o periodi di apprendistato in alta formazione c.d. di 3° livello (articolo 45 del decreto legislativo n. 81/2015).

L'Area Lavoro Confartigianato ricorda che per usufruire dell’incentivo, il datore di lavoro deve rispettare i principi generali di fruizione degli incentivi, non aver proceduto, nei sei mesi precedenti la data di assunzione agevolata, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

Qualora il datore di lavoro proceda, nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo dello stesso lavoratore agevolato o di un altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva ed inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero, l’Istituto Previdenziale (INPS) provvederà alla revoca dell’incentivo ed al recupero del beneficio già fruito da parte dell’azienda.Lo sgravio contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

L’Area lavoro Confartigianato attende ora le necessarie circolari da parte degli enti interessati che dovranno sciogliere alcuni dubbi interpretativi e fornire le istruzioni operative per poter accedere a tali benefici.

Le imprese interessate ad ulteriori approfondimenti sulle novità contrattuali e gli incentivi alle assunzioni possono prendere un appuntamento con il Responsabile dell'Area Lavoro, Marco Carloni, tel. 0187.286629.
 

Servizi: 
Lavoro
Formazione e Lavoro