Vendita di alcolici: quando è esclusa la denuncia di comunicazione

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02/11/2017
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito alcune indicazioni sulle attività a cui applicare la modifica normativa relativa alla vendita di alcolici: dal 29 Agosto 2017 scorso, gli esercizi pubblici, quelli di intrattenimento, gli esercizi ricettivi ed i rifugi alpini sono esclusi dall'obbligo di denuncia di attivazione e quindi dalla correlata licenza rilasciata dall’Ufficio delle Dogane.

Ad un primo esame della norma, secondo l’Agenzia delle Dogane non sono quindi soggetti a denuncia:
- gli esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all’art. 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 773/1931, già richiamati dall’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 504/1995 ovvero quelli annessi, ad es., ad alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi similari;
- la vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato, nelle medie o grandi  strutture di vendita ovvero i negozi al minuto, supermercati ed ipermercati;
- gli esercizi di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche, per il consumo sul posto, ovvero i ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari;
- gli esercizi operanti con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere, mostre e simili;
- la vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi automatici;
- mense aziendali e spacci annessi ai circoli privati.

Resta fermo l’obbligo di denuncia di attivazione, nonché di correlata licenza fiscale, per la vendita all’ingrosso.

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