Impresa familiare: diritto di rivalsa INAIL in caso di infortunio

Tempo di lettura: 2 minuti
29/08/2017

Il titolare dell'impresa familiare deve adottare nei confronti dei collaboratori le misure di sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008: in caso di infortunio l'Inail può, quindi, esercitare l'azione di rivalsa anche se non c'è alcun rapporto di subordinazione.

Lo ha sancito la Corte di Cassazione con la sentenza 20406 del 25 Agosto che, confermando il giudizio della Corte d'Appello di Venezia, ha riconosciuto il diritto della titolare dell'impresa familiare, e coniuge del collaboratore deceduto a seguito di infortunio, alla costituzione della rendita, ma ne ha confermato la compensazione con quanto richiesto dall'Inail a titolo di rivalsa.

La Cassazione pone l'accento sulla situazione di fatto riconducibile all'impresa familiare, nella quale la titolarità dei poteri di organizzazione e gestione rimangono in capo all'imprenditore, mentre il familiare si limita a prestare la sua opera in maniera continuativa nella stessa impresa (o nella famiglia).
I partecipanti all'impresa familiare rientrano fra i soggetti assicurabili Inail.
Secondo la sentenza 20406, alla titolarità dei poteri di organizzazione e di gestione posti in capo all'imprenditore corrisponde simmetricamente il dovere di predisporre le necessarie misure di sicurezza a favore dei partecipanti che prestano l'attività soggetta a rischio assicurabile.

Nel passato, la Circolare 154/1996 affermò che ai collaboratori familiari di cui all'Articolo 230-bis del Codice civile non si applica il D.Lgs. 626/1994 in quanto non possono essere inquadrati nella categoria dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato e nemmeno sono espressamente richiamati fra gli equiparati a questi anche se privi di un rapporto subordinato.
Anche la Corte costituzionale, con la sentenza 212 del 1993, confermò il principio che la normativa antinfortunistica e di igiene non può trovare applicazione all'impresa familiare poiché questa è permeata di legami affettivi, onde sarebbe «problematico l'incastro di obblighi e doveri sanzionati attraverso ipotesi di reato procedibili d'ufficio».
È il D.Lgs. 81/2008 a sancire esplicitamente l'accesso alle norme in materia di prevenzione dei collaboratori dell'impresa familiare prevedendo che nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile si applicano le sole disposizioni di cui all'articolo 21 dello stesso D.Lgs. 81/2008, che rinvia al Titolo III del Decreto per l'utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale.

La Cassazione sottolinea ora la continuità normativa fra le fattispecie penali in materia di luoghi di lavoro con quelle attualmente previste dal D.Lgs. 81/2008: pur riconoscendo il diritto del titolare dell'impresa alla rendita quale coniuge superstite, allo stesso modo riconosce il diritto di rivalsa dell'Inail perchè lo stesso titolare dell'impresa non ha provveduto all'attuazione di adeguate misure di sicurezza.

Servizi: 
Sicurezza