Il contratto a chiamata ed il suo funzionamento. Disciplina di legge applicata.

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16/05/2017

Con l'abolizione dei voucher che entrerà in vigore dal primo gennaio 2018 il contratto a chiamata rappresenta una soluzione interessante per le persone che siano interessate ad un contratto di lavoro occasionale. Noto anche con il nome di contratto ad intermittenza o job on call il contratto e' oggi disciplinato dal Decreto Legislativo 81/2015 che inquadra la tipologia di contratto, anche a tempo determinato, con il quale il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro che utilizza la prestazione lavorativa nell'arco della settimana , del mese o dell'anno.

Il contratto a chiamata puo' essere stipulato con lavoratori di età inferiore agli anni 24 e superiore ai 55. Vi e' un decreto alla studio del Governo che prevedibilmente cancellerà questi due limiti di eta consentendo l'utilizzo di questa tipologia contrattuale a tutti.

Differenze tra contratto a chiamata e voucher.

Il lavoro a chiamata integra un contratto vero e proprio che prevede le ferie, la malattia, il versamento dei contributi per la pensione, fatto importantissimo. In caso di malattia o di altro evento che impedisca al lavoratore di rispondere alla chiamata, questi deve informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento durante il quale il lavoratore non maturerà il diritto all'indennità di disponibilità.
Se il lavoratore non informa il datore di lavoro perde il diritto all'indennità per un periodo di quindici giorni, salvo diversa previsione contrattuale individuale.
In ultimo “il rifiuto non giustificato di rispondere alla chiamata come espresso nel decreto introduttivo puo' comportare motivo di licenziamento nonche' restituzione della quota d'indennita' riferita al periodo successivo al rifiuto non giustificato”.
La retribuzione: nel presente tipo di contratto il lavoratore deve ricevere “per i periodi lavorati ed a parita' di mansioni svolte ...“ un trattamento economico e normativo uguale a quello di un lavoratore di pari livello anche se questi e' assunto con un contratto diverso.” Parita' di trattamento il lavoratore a chiamata avra' anche per le ferie, per i trattamenti di malattia, infortunio, congedo di maternità e parentale.
Rispetto al voucher alle aziende il contratto a chiamata comporta maggiori costi in favore del lavoratore assunto. Se un ora di lavoro pagata con un voucher costa all'impresa un valore di dieci euro, la stessa ora pagata con il contratto a chiamata ha un valore di media tra i venti ed il venticinque euro. Il contratto a chiamata puo' essere di due tipi: a) con garanzia di disponibilita' del lavoratore che , nei periodi in cui non e' chiamato resta comunque a disposizione del datore di lavoro percependo un indennizzo (l'indennita' di flessibilita' ) che viene fissato dai contratti collettivi ed e' comunque, non inferiore al 20% dei seguenti istituti retributivi: minimo tabellare, indennità di contingenza, ratei mensilità aggiuntive; b) Senza garanzia di disponibilità: in questo caso il lavoratore è libero di accettare o meno di eseguire la prestazione, non essendosi obbligato a rispondere positivamente alla chiamata.
Pur essendo uno strumento flessibile garantisce, rispetto ai voucher, il lavoratore in modo oggettivamente diverso. Infatti se il il dipendente con contratto a chiamata supera le 400 giornate di lavoro nell'arco dei tre anni, per l'azienda scatta l'obbligo di assumerlo con un contratto stabile: pertanto, leggiamo nel citato decreto legislativo “ il relativo rapporto si trasforma in una rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato”. Questo vincolo non sussiste con i voucher.

Divieti per il datore di lavoro.

Fermi gli indicati limiti di eta' per l'assunzione (inferiori ai 24 e superiori ai 55 anni) il contratto di lavoro a chiamata e' vietato al datore di lavoro nelle seguenti ipotesi: per la sostituzione di lavoratori che esercitino il diritto allo sciopero; se l'unita' produttiva ha effettuato entro i sei mesi precedenti, licenziamenti collettivi, sospensioni dal lavoro o riduzioni dell'orario in stato di cassa integrazione guadagni che abbiano riguardato lavoratori adibiti a mansioni analoghe a quelle cui si riferisce il contratto a chiamata; i divieti valgono anche per i datori di lavoro che non abbiano effettuato valutazione dei rischi in applicazione della normativa sulla sicurezza dei lavoratori e della tutela della loro salute.
 

 

 

Approfondimento a cura: Avv. Anna Maria Di Palma, cell. 3283218714 - e-mail: annamariadipalma2@gmail.com