Attrezzature di lavoro: quale formazione ed addestramento per gli addetti?

Tempo di lettura: 3 minuti
28/09/2016

Per tutte quelle attrezzature di lavoro che richiedono per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici è obbligatoria la formazione degli operatori, lavoratori dipendenti ed anche lavoratori autonomi: questo dice la normativa in materia di sicurezza dei lavoratori ma in pratica cosa significa? ci sono delle scadenze al riguardo?

Lo abbiamo chiesto ad Enrico Taponecco, responsabile dell'ufficio Sicurezza di Confartigianato.
"Esistono precisi obblighi di informazione, formazione ed addestramento per chiunque utilizza, anche occasionalmente, un attrezzatura di lavoro che richiede conoscenze specifiche per il suo impiego.
L'Accordo Stato-Regioni del Febbraio 2012 ha chiaramente indicato le modalità della formazione ed il suo contenuto nonchè le attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione.
"

Quali sono le attrezzature indicate dalla normativa?
"Sono molte, ad esempio... le piattaforme mobili di lavoro elevabili, o PLE; tutte le gru di cantiere, a torre o mobili, ed anche tutte le gru su autocarro; i carrelli elevatori, dai classici muletti a quelli con braccio telescopico; i trattori agricoli e forestali; tutte le macchine movimento terra, quindi le pale meccaniche, le terne e gli escavatori nonchè gli autoribaltabili a cingoli; le pompe per il calcestruzzo."

Questo elenco comprende molte attrezzature ma ad esempio non sono comprese motoseghe e decespugliatori; questo significa che non è necessaria la formazione degli operatori?
"No, non si deve cadere in questo equivoco. Il D.Lgs. 81/2008 prevede l'informazione, la formazione ed anche l'addestramento quando necessario, per tutti i lavoratori in relazione ai loro rischi specifici. Questo significa quindi che per l'impiego di una motosega, ad esempio, il datore di lavoro deve provvedere affinchè il lavoratore sia adeguatamente formato ed addestrato per l'utilizzo in sicurezza dell'attrezzatura. L'Accordo Stato-Regioni disciplina le modalità della formazione solo per alcune attrezzature ma questo non significa che per altre attrezzature non si debba provvedere a formare ed addestrare i lavoratori."

La violazione della norma cosa prevede?
"Come tutte le disposizioni previste in materia di prevenzione infortuni, le sanzioni sono di carattere penale e nel caso specifico, per il datore di lavoro ed eventualmente anche per i dirigenti, è previsto l'arresto da tre a sei mesi e l'ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro."

Ci sono delle scadenze a cui dobbiamo fare riferimento?
"In linea di principio, la formazione ricevuta deve essere aggiornata ogni cinque anni. Esistono però delle scadenze fisse, ad esempio, entro il 31.12.2017, per quegli addetti che utilizzavano le attrezzature indicate nell'Accordo Stato-Regioni prima del 2015; gli operatori invece che hanno frequentato corsi prima dell'entrata in vigore dell'Accordo Stato-Regioni, devono rispettare scadenze diverse, il 31.12.2017 o il 31.12.2020, in base al tipo di corso già frequentato. Un caso a parte sono i lavoratori del settore agricolo o forestale con esperienza documentata: per loro l'obbligo di aggiornamento è il 12.03.2017."

Per informazioni, chiarimenti e/o iscrizioni ai corsi:
Ufficio Formazione
Sara Bocchia, tel 0187.286648
eMAIL formazione@confartigianato.laspezia.it
 

Servizi: 
Formazione
Corsi di formazione
Fondartigianato
Macchine e attrezzature
Formazione e Lavoro
Sicurezza