Diritto annuale 2016 per la CCIAA

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25/05/2016
Il diritto annuale è il tributo dovuto ad ogni singola Camera di Commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese, e da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative, REA.
Ecco, nel dettaglio, i soggetti obbligati al versamento del diritto annuale:
le imprese individuali;
le società semplici;
le società commerciali; le cooperative e le società di mutuo soccorso;
i consorzi e le società consortili;
gli enti pubblici economici;
le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
le società tra avvocati D.Lgs. 96/2001 iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1º Gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell'anno anche solo per una frazione di esso.
Le società e gli altri soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1º Gennaio, sono tenute al pagamento di un importo in base al fatturato; queste sono:
società tra professionisti previste dalla L. 183/2011;
società in nome collettivo;
s
ocietà in accomandita semplice;
società di capitali; società cooperative;
società di mutuo soccorso; consorzi con attività esterna;
enti economici pubblici e privati; aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000;
G.E.I.E. - Gruppi Europei di Interesse economico.
 
La scadenza per pagare il diritto è il 16 Giugno; il versamento deve essere eseguito in unica soluzione tramite il modello di pagamento F24 con modalità telematica: l'utilizzo del modello F24 consente di compensare il diritto nel caso in cui si vantino crediti per altri tributi e/o contributi. 
Per le società di capitali la data di scadenza del pagamento varia a seconda della chiusura dell'esercizio e dell'approvazione del bilancio. La regola generale è che il diritto venga pagato entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi. 
 
Se si paga entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto, occorre sempre maggiorare il versamento dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo; in questo caso sarà sufficiente compilare un unico rigo sommando l'importo del diritto e della maggiorazione. 
Oltre tale termine, si può ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi del cosiddetto ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza del termine. In caso di mancato rispetto dei termini, sarà applicata una sanzione amministrativa, variabile dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, ai sensi del D.M. 54/2005.
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