Modifiche alla legge sul diritto fallimentare. Orsetti (Confartigianato): “Novità interessanti ma irrisolto il problema delle pmi di capire i segnali della crisi aziendale”

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13/08/2015

L'Area Fiscale di Confartigianato informa che con il D.L. 83/2015 sono stati apportati alcune modifiche alla legge fallimentare. "Per poter capirne gli effetti – spiega Katia Orsetti, Responsabile Fiscale Confartigianato - è necessario ricordare come l'impianto della legge fallimentare così come previsto dalle precedenti riforme fosse finalizzato a favorire modalità di gestione della crisi d'impresa, per quanto possibili, alternative al fallimento".

In tal senso vi era una spinta verso il concordato preventivo nel quale: a) per l'approvazione della proposta vigeva la regola del silenzio assenso, computando tra i favorevoli anche i creditori che non avessero espresso per nulla il proprio voto e, b) per accedere al concordato preventivo non era richiesta alcuna soglia minima di soddisfazione dei creditori chirografari (crediti privi di garanzie o privilegi).

"Con la nuova legge – prosegue Orsetti - ad entrambe le criticità si pone ora rimedio prevedendo da un lato che per il raggiungimento della maggioranza ai fini dell'approvazione della proposta di concordato sia valutata l'effettiva espressione di un numero sufficiente di consensi e, dall'altro, sempre che non si tratti di concordato in continuità aziendale, che la proposta concordataria preveda di soddisfare almeno il 20% dei creditori chirografari".

Confartigianato sottolinea poi per le piccole imprese il diritto, che viene riconosciuto in talune circostanze ai creditori, di proporre offerte per l'acquisizione di aziende o singoli beni del debitore all'attuazione del concordato. Non è infatti raro che il creditore, anche piccolo, preso atto della impossibilità di essere pagato nei modi ordinari a soddisfazione del proprio credito, possa preferire l'acquisizione di beni strumentali o intere aziende del debitore della quali, per ragioni di rapporti commerciali, conosce il valore.

L'Associazione di via Fontevivo evidenzia infatti che spesso è accaduto, che a causa della difficoltà pratica a trattare con i commissari giudiziali, i creditori artigiani non riescano ad inserirsi nel processo di liquidazione con la conseguenza che beni ed aziende del debitore vengano più o meno correttamente svenduti, anziché essere utilmente acquisiti dai creditori. Va approfondita inoltre la facoltà riconosciuta ai creditori, di formulare piani concordatari alternativi a quelli originariamente proposti dal debitore, in quanto ci si pone l'obiettivo di introdurre un contrappeso all'autonomia del debitore che, contando sul disinteresse e la rassegnazione dei creditori, potrebbe articolare piani di liquidazione formulati solo e soltanto nell'ottica del proprio interesse.

"Sull'effettiva fruizione degli strumenti previsti dal nuovo diritto fallimentare – conclude Katia Orsetti - è richiesta una competenza ed una professionalità specifica, che le Associazioni di categoria, anche attraverso legali e consulenti, possono offrire. Resta infine da rilevare che i correttivi al diritto fallimentare, pur apprezzabili, non risolvono uno dei problemi che ne sta alla radice, ovvero l'incapacità delle piccole imprese di gestire tempestivamente i segnali dell'insorgente crisi finanziaria prima di arrivare all'insolvenza".

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