Sentenza della Cassazione: mancanza di sicurezza e astensione dalla prestazione lavorativa

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20/04/2015

L’Area Lavoro Confartigianato comunica che con sentenza n. 6631/2015, la Corte di Cassazione ha affermato che qualora il datore di lavoro dovesse violare il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro non assicurando condizioni di lavoro idonee ai lavoratori, questi ultimi sono legittimati a non eseguire la prestazione lavorativa, eccependo l’inadempimento datoriale. La tutela della salute, intesa quale integrità psichica e fisica, del lavoratore dipendente sul luogo di lavoro è senz’altro necessaria affinché egli possa svolgere le proprie mansioni in piena efficienza, preservando, nel contempo, detta integrità.
La salute, d’altro lato, è un «fondamentale diritto dell’individuo», nonché un «interesse della collettività» (art. 32, co. 1, Cost.), sicché essa dovrebbe essere sempre salvaguardata. In relazione, appunto, alla tutela della sicurezza del lavoratore, va segnalata una recente sentenza della Cassazione riguardante una controversia tra la società Autostrade Concessioni S.p.a. ed un suo lavoratore dipendente. L’art. 2087 c.c. stabilisce che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".
 

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