Oscillazione del Tasso per Prevenzione OT24: come chiedere lo sconto del premio INAIL

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27/10/2017
L’oscillazione del tasso per prevenzione, in base all’articolo 24 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe (MAT), consiste in una riduzione del premio assicurativo da versare ad INAIL per tutte quelle aziende che effettuano, dopo i primi due anni di attività, interventi di miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro in aggiunta a quelli previsti dalla normativa vigente in materia.

La riduzione riguarda interventi attuati nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda: ad esempio, se la domanda viene presentata entro il 28 Febbraio 2018, questa si riferisce agli interventi eseguiti nel 2017. La riduzione ha effetto per l’anno in corso di presentazione della domanda e si applica in sede di regolazione del premio dovuto per lo stesso anno. La riduzione del tasso per prevenzione è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero di lavoratori/anno del periodo, come indicato di seguito:
fino a 10 lavoratori... 28%
da 11 a 50... 18%
da 51 a 200... 10%
più di 200... 5%

Il numero dei lavoratori/anno è calcolato rapportando, anno per anno, le retribuzioni soggette a contribuzione alla retribuzione media annua, sulla base del periodo di osservazione costituito dal primo triennio del quadriennio precedente l’anno nel quale il tasso oscillato deve trovare applicazione, o di un minore periodo, purché non inferiore a un anno, nelle ipotesi di attività iniziata da meno di quattro anni.
Il dato è comunicato alla ditta annualmente sul provvedimento 20SM, nella sezione “determinazione del tasso applicato sulla base dei dati del periodo di osservazioni” ed è distinto per ciascun rischio assicurato.

Possono presentare domanda di riduzione le aziende in possesso dei seguenti requisiti, imprescindibili:
- regolarità contributiva e assicurativa, cioè applicazione integrale della parte economica degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
- inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi, in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro (cosiddette “cause ostative”); 
- possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL ed INPS e, per il settore edile, anche delle Casse Edili;
- attuazione di interventi migliorativi ulteriori rispetto a quanto prescritto dalla normativa vigente.

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica, mediante l’apposito servizio online disponibile sul portale INAIL, entro il 28 Febbraio (29 in caso di anno bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta, pena l’inammissibilità. L’Istituto, per ogni intervento dichiarato, indica la documentazione che ritiene probante l’attuazione dell’intervento; a pena di inammissibilità, la documentazione deve essere presentata unitamente alla domanda, entro il termine di scadenza della stessa. Entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, INAIL comunica all’azienda il provvedimento adottato – di accoglimento o di rigetto – adeguatamente motivato, tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

Per effettuare la domanda, occorre compilare l’apposito Modulo OT-24, composto da quattro parti:
1) Scheda informativa generale.
2) Domanda di riduzione del tasso.
3) Dichiarazione, da parte del richiedente, di sussistenza dei requisiti per la riduzione.
4) Indicazione degli interventi di miglioramento attuati.

Nel dettaglio, nella quarta parte, gli interventi sono distinti in:
INTERVENTI TRASVERSALI GENERALI (TG: possono essere realizzati in tutti i settori produttivi e si riflettono sull’azienda nel suo complesso; sono compresi nelle sezioni A (Interventi di carattere generale) e B (Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale) e si riferiscono a tutte le PAT afferenti al codice cliente.
INTERVENTI TRASVERSALI (T): possono essere realizzati in tutti i settori produttivi e sono validi solo sulle singole PAT in cui gli stessi sono stati effettuati; presentano una differenziazione del punteggio a seconda del settore produttivo della PAT.
INTERVENTI SETTORIALI GENERALI (SG): sono realizzati solo dalle aziende appartenenti a determinati settori produttivi e si riflettono sull’azienda nel suo complesso.

Il punteggio complessivo relativo al totale degli interventi scelti deve essere pari o superiore a 100.

Informazioni
Ufficio Sicurezza, Enrico Taponecco
tel. 0187.286632
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